Conferimento di un azienda agricola - avviamento non imponibile

Tale operazione, effettuata da parte di una società semplice, non può essere neutrale 
Il conferimento di azienda agricola in una srl di nuova costituzione, effettuato da una società semplice, presenta diverse peculiarità in ambito fiscale, sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini delle imposte indirette.
In primo luogo, si osserva che il trasferimento dell’azienda agricola esercitata nell’ambito dell’art. 32 del TUIR da parte di un soggetto non imprenditore:
- non determina la produzione di reddito di impresa e quindi non risulta applicabile l’art. 86 del TUIR in materia di plusvalenze su beni strumentali;
- allo stesso tempo causa l’impossibilità di ricorrere al regime di neutralità di cui all’art. 176 del TUIR.
Infatti, condizione essenziale affinché quest’ultima norma possa essere invocata è l’esercizio di un’impresa commerciale da parte del soggetto conferente, situazione che non si verifica nel caso in esame.
In merito ad una fattispecie simile, si osserva che la C.M. 21 marzo 1980 n. 9/9/52 ha affermato che, in relazione a tale ipotesi, è evidente che un regime di neutralità non ha ragion d’essere quando si tratta di conferimento di azienda agricola che provenga da persone fisiche o da società semplici (poiché in tal caso il conferimento non darebbe luogo a plusvalenze ex art. 54 del “vecchio” TUIR [oggi il citato articolo 86] trattandosi di beni non produttivi di reddito d’impresa).
Occorre precisare che a diversa conclusione si dovrebbe giungere qualora l’impresa agricola superi i limiti previsti per il reddito agrario, venendo a determinare reddito d’impresa, oppure quando sia una società commerciale ad effettuare il conferimento secondo quanto chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 18 agosto 2009 n. 227. Tale conclusione dovrebbe risultare valida anche quando la società commerciale, in possesso dei necessari requisiti, abbia optato per la determinazione del reddito su base catastale. In tale circostanza, vi sarebbe un passaggio sempre all’interno del reddito d’impresa e dovrebbe risultare applicabile il regime di neutralità.
La non applicazione delle regole proprie del reddito d’impresa significa che occorre analizzare se l’operazione in esame potrebbe originare altre categorie di reddito. In merito, l’Amministrazione finanziaria sostiene, in primo luogo, che la plusvalenza derivante dal conferimento di azienda agricola non può essere considerata inevitabilmente ricompresa nel particolare sistema di determinazione forfettaria del reddito proprio della disciplina del reddito agrario, essendo esso “riferito alle componenti di reddito connesse con l’attività agricola mentre perde di significato in relazione alle attività che esulano dal normale esercizio dell’agricoltura” (tale impostazione è stata affermata nella ris. Agenzia delle Entrate 7 maggio 2002 n. 137 in merito alla cessione di un terreno da parte di un imprenditore agricolo).
Pertanto, diventano imponibili per il conferente eventuali conferimenti di terreni edificabili o di immobili posseduti da meno di cinque anni secondo le ordinarie regole previste dall’art. 67 del TUIR.
In conseguenza di questa impostazione, si concorda con la parte della dottrina secondo la quale risulteranno non imponibili sia eventuali plusvalenze comprese nelle attrezzature o negli impianti (così come per ogni altro cespite compreso nell’azienda conferita e non disciplinato dall’art. 67 del TUIR), sia l’eventuale avviamento che dovesse essere valorizzato.
Impostazione in tema di cessione mutuabile anche per il conferimento
Sul tema della non imponibilità dell’avviamento si è espressa la C.T. Reg. Torino 9 febbraio 2010 n. 10/29/2010, per la quale il legislatore non prevede l’imposizione dell’eventuale avviamento valorizzato nell’azienda agricola. La decisione è stata presa sul tema della cessione dell’azienda agricola, ma si ritiene che tale impostazione sia mutuabile anche per il conferimento della medesima fattispecie, considerato che, al di fuori dal regime del reddito di impresa e del conferimento di partecipazioni ex art. 177 del TUIR, le operazioni di cessione e conferimento seguono gli stessi principi nel TUIR.
Riguardo poi alle imposte indirette, si segnala che le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale non distinguono il conferimento d’azienda agricola da quello di azienda commerciale. Pertanto, l’operazione sconta le imposte sopracitate in misura fissa (168 euro ciascuna).
Fonte: networkconsulence.blogspot.it

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