Credito IVA: le modalità di utilizzo

Tutti coloro che si apprestano a presentare la dichiarazione Iva, con un saldo a credito, dovranno valutare attentamente l’utilizzo del credito Iva, disciplinato, come noto, dalle regole introdotte nel 2009 cosi come modificate nel 2012 a opera del D.L. 16/2012. 
Gli utilizzi - I contribuenti che chiudono la dichiarazione a credito possono utilizzare il predetto credito: 
- in compensazione verticale: compensando, dunque, l’Iva a debito con l’Iva a credito risultante dalla dichiarazione; 
- in compensazione orizzontale: compensando, dunque, l’Iva a credito risultante dalla dichiarazione con altre imposte dovute; 
- chiedere direttamente il rimborso del credito IVA. 
Analizziamo nel dettaglio i tre utilizzi possibili. 
Il rimborso del credito IVA – Tra le possibilità a disposizione del contribuente vi è quella di chiedere direttamente il rimborso del credito IVA. Da un unto di vista pratico, a partire da quest'anno per la richiesta del rimborso Iva non si utilizza il modello VR, che è stato soppresso, ma a seconda che la dichiarazione Iva vena presentata in via autonoma o in forma unificata: 
- compilando il Rigo VX4 della dichiarazione Iva presentata autonomamente; 
- compilando la sezione III del quadro RX di Unico per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata. 
Compensazione verticale – Un primo utilizzo del credito Iva è relativo alla possibilità di portarlo in diminuzione dell'imposta dovuta all'atto delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'anno successivo. Nel caso di specie, il contribuente può utilizzare detto credito, anche senza aspettare la dichiarazione annuale a partire dalla prima liquidazione periodica eseguita per il 2013, cioè quella relativa al mese di gennaio 2013 per i contribuenti mensili o al primo trimestre per i contribuenti trimestrali. 
Compensazione orizzontale – Come precedentemente accennato, la compensazione orizzontale avviene compensando l’Iva a credito risultante dalla dichiarazione con altre imposte dovute. 
In tal caso sarà necessario osservare alcune condizioni: 
1. il limite assoluto di 516.456 euro e le regole dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/97; 
2. per importi superiori a 5.000 euro annui può essere effettuata esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale; 
3. per importi superiori a 15.000 euro annui è necessario, oltre alla presentazione della dichiarazione annuale, anche richiedere a un soggetto abilitato il rilascio del visto di conformità.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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