Entro lunedì la prima dichiarazione IMU

Il termine concerne gli immobili con obbligo dichiarativo sorto dal 1° gennaio 2012
Lunedì 4 febbraio scade il termine per la presentazione della prima dichiarazione IMU. La scadenza riguarda gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo sia sorto dal 1° gennaio 2012, tenendo conto però che ai soggetti interessati è garantito “in ogni caso” un arco temporale di 90 giorni. Ne discende che il termine del 4 febbraio 2013 (essendo domenica il giorno 3) vale per tutte le variazioni (soggettive e oggettive) intervenute fino a 6 novembre 2012, mentre la scadenza è “mobile” per le variazioni intervenute a decorrere dal 7 novembre 2012. Vediamo una serie di casi per i quali vige l’obbligo dichiarativo, secondo le pronunce ufficiali.
L’obbligo scatta se l’immobile è posseduto in comproprietà tra i coniugi non legalmente separati, ma destinato all’abitazione principale di uno di essi poiché l’altro coniuge dimora e risiede anagraficamente in un altro immobile ubicato nello stesso Comune. L’adempimento è previsto anche nel caso in cui l’immobile insista sul territorio di due Comuni.
Per la casa familiare assegnata dal giudice al coniuge o ex coniuge, la dichiarazione va presentata solo quando il Comune in cui è ubicata la casa non sia né il Comune di celebrazione del matrimonio né il Comune di nascita dell’assegnatario.
Per i cittadini italiani residenti all’estero, con riferimento agli immobili ubicati in Italia e posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto, la dichiarazione deve essere presentata soltanto nel caso in cui il Comune abbia deliberato l’assimilazione dell’unità immobiliare all’abitazione principale.
Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, la dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui sia venuto meno il diritto al beneficio.
Per i fabbricati di interesse storico o artistico (con vincolo “diretto”), la dichiarazione va presentata solo se l’immobile è stato riconosciuto storico o artistico dal 1° gennaio 2012, oppure sia venuto meno il vincolo.
La dichiarazione va presentata per gli immobili per i quali il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota, cioè per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell’IRES e per gli immobili locati o affittati i cui contratti siano stati registrati prima del 1° luglio 2010 e dopo tale data non siano stati comunicati i relativi dati catastali.
L’obbligo scatta per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (“beni merce”), se il Comune ha deliberato la riduzione dell’aliquota.
La dichiarazione deve essere presentata per i terreni agricoli (e le aree fabbricabili) posseduti e condotti da coltivatori diretti o da IAP (persone fisiche e società), se la qualifica di tali soggetti sia sorta dal 1° gennaio 2012, oppure sia venuta meno (cfr. R.M. n. 2/DF del 18 gennaio 2013). L’obbligo non sussiste per i terreni agricoli ricadenti in zone montane o di collina.
Quando alla locazione finanziaria, il locatario (soggetto passivo dalla data del contratto) è tenuto a presentare la dichiarazione (90 giorni dalla data di stipulazione del contratto). In caso di risoluzione anticipata del contratto o di mancato esercizio del diritto di riscatto, i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono invece sia la società di leasing, sia il locatario (90 giorni dalla data di riconsegna dell’immobile). L’obbligo non scatta se l’immobile è stato già dichiarato ai fini dell’ICI.
Gli immobili insistenti su aree demaniali e oggetto di concessioni amministrative vanno dichiarati solo se sono intervenute variazioni rispetto alle dichiarazioni ICI già presentate.
Le aree fabbricabili vanno sempre dichiarate, così come i terreni agricoli divenuti aree fabbricabili e le aree divenute edificabili in seguito alla demolizione di fabbricati o agli interventi di recupero sugli stessi. Tuttavia, l’obbligo non scatta se il Comune ha predeterminato il valore e i contribuenti hanno corrisposto l’imposta su tale valore.
La dichiarazione va presentata per gli immobili assegnati ai soci delle cooperative – a decorrere dal 1° gennaio 2012 – o concessi in locazione (da tale data) dagli enti di edilizia residenziale pubblica.
Per quanto concerne gli immobili esenti ICI, la dichiarazione va presentata per i fabbricati ad uso culturale e quelli dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati per l’assistenza alle persone disabili. L’obbligo scatta anche per gli immobili che hanno perso o acquistato durante l’anno il diritto all’esenzione dal pagamento dell’IMU.
La dichiarazione deve essere poi presentata (90 giorni dalla chiusura del periodo di imposta relativo all’IRPEF o all’IRES) per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto o iscritti senza rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, se sono stati computati costi aggiuntivi.
L’obbligo sussiste in caso di estinzione (durante l’anno) dei diritti reali di usufrutto, abitazione, uso, enfiteusi o superficie, se non dichiarati in catasto, nonché in caso di acquisto o cessazione del diritto per effetto di legge (ad esempio, usufrutto legale dei genitori).
La dichiarazione va presentata in caso di costituzione del condominio, con riferimento alle parti comuni dell’edificio, o di immobili oggetto di multiproprietà. L’adempimento compete all’amministratore del condominio o della comunione.
Riguardo alle misure cautelari, i custodi o gli amministratori giudiziari possono essere stati autorizzati dal giudice ad assolvere anche gli adempimenti fiscali, fra cui la presentazione della dichiarazione IMU.
Le dichiarazioni vanno, inoltre, presentate in caso di fusione e di scissione.
Si ricorda, infine, che in presenza di più soggetti passivi su un medesimo immobile, uno di essi può presentare in forma congiunta la dichiarazione IMU. 
Fonte: Eutekne autore Antonio PICCOLO

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