In arrivo il regolamento sulle società tra professionisti

Dopo il Ministero della Giustizia, via libera anche dallo Sviluppo economico
Il regolamento attuativo sulle società tra professionisti dovrebbe approdare nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale.
Dopo il previsto parere, positivo con alcune osservazioni, del Consiglio di Stato (n. 3127, adunanza del 7 giugno 2012) e la firma da parte dei Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico, e dopo il veloce passaggio formale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si attende ora il vaglio della Corte dei Conti.
Viene data in tal modo attuazione alla possibilità di costituire società “per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico” in forma di società di persone, di capitali e cooperative (con non meno di 3 soci), contenuta all’art. 10, commi 3-11 della L. 183/2011 – così come modificato dall’art. 9-bis del DL 1/2012 (conv. L. 27/2012). Come si ricorderà, infatti, in assenza delle disposizioni regolamentari, il Consiglio nazionale del Notariato si era espresso per l’inapplicabilità della normativa (si veda “Società tra professionisti ancora incompleta” del 1° dicembre 2012) in considerazione dell’impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, dell’incompleta definizione delle modalità di assunzione dell’incarico e della mancanza dei relativi criteri, nonché della mancanza della disciplina relativa all’iscrizione all’Ordine.
Restano salve le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli esistenti anteriormente alla L. 183/2011 (quali, ad esempio, le società di ingegneria). Devono, inoltre, ritenersi escluse dall’ambito di applicazione del regolamento, come osservato dalla Relazione illustrativa dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, le società tra avvocati – la cui regolamentazione è demandata dalla recente L. 247/2012 ad un apposito DLgs. sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti all’art. 5, comma 2 della stessa legge – così come non può costituire oggetto di attività in forma societaria lo svolgimento di “pubbliche funzioni, quali quella notarile”.
La stessa Relazione evidenzia, infine, come restino non disciplinati, in assenza di riferimenti nella normativa primaria, i profili fiscali e previdenziali. Su tali questioni, l’ADEPP non ha mancato di far sentire nei giorni scorsi la propria voce.
Tornando al regolamento, l’articolato è suddiviso in 4 Capi: I. Disposizioni generali; II. Conferimento ed esecuzione dell’incarico professionale; III. Partecipazione alla società tra professionisti; IV. Iscrizione all’Albo professionale e regime disciplinare. In questo primo intervento ci soffermeremo, in particolare, sui profili relativi al conferimento e all’esecuzione dell’incarico.
Imposti alla STP precisi obblighi di informazione del cliente
Al fine di garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l’esercizio della professione, all’atto del conferimento dell’incarico vengono imposti in capo alla società puntuali obblighi di informazione del cliente (art. 4 del regolamento):
- diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidata ad uno o più professionisti da lui scelti; a tal fine, deve essere consegnato al cliente l’elenco scritto dei soci professionisti (con indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali) e dei soci di capitale;
- possibilità che l’incarico conferito alla società sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività professionale;
- esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci di capitale.
La prova dell’adempimento degli obblighi informativi ed il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente indicati devono risultare da atto scritto.
Vanno, inoltre, comunicati al cliente i nominativi di eventuali sostituti e ausiliari di cui intende avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, il socio professionista che ha ricevuto l’incarico (art. 5). Sul punto, peraltro, accogliendo in parte l’indicazione rivolta dal Consiglio di Stato, è stato chiarito che la sostituzione è possibile “solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili”.
Il cliente può comunque esprimere per iscritto il proprio dissenso.
Fonte: Eutekne autore Gianpaolo VALENTE

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