Per i piccoli datori di lavoro, valutazione rischi autocertificabile fino al 31 maggio

Lo precisa il Ministero del Lavoro, a pochi giorni dall’entrata in vigore del decreto che istituisce le nuove procedure standardizzate
Con la nota n. 2583 di ieri, 31 gennaio 2013, il Ministero del Lavoro ha precisato che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori potranno autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio, anziché redigere il vero e proprio DVR, solo fino al 31 maggio 2013.
Sembra dunque definirsi in modo più chiaro il quadro cronologico degli adempimenti in materia di valutazione dei rischi in azienda per i piccoli datori di lavoro, così come disciplinata dall’art. 29, comma 5 del DLgs. n. 81/2008.
Infatti, con l’emanazione del decreto interministeriale del 30 novembre 2012, di concerto tra i Ministeri del Lavoro, della Salute e dell’Interno, sono state introdotte le nuove procedure standardizzate per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi riferibili ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori.
Si ricorda che, nelle intenzioni del legislatore, lo scopo dell’applicazione delle procedure standard previste dall’art. 6, comma 8, lett. f) del DLgs. n. 81/2008 è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione, nonché elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Tali procedure, contenute in un apposito documento allegato al decreto interministeriale, sono utilizzabili, come stabilito nel medesimo provvedimento di legge, a partire dal 60° giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 6 dicembre scorso), ovvero il 4 febbraio 2013, “affiancando” di fatto la possibilità di autocertificare l’avvenuta valutazione del rischio, nuovamente prorogata al 30 giugno 2013 – rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2012 disposto dal DL n. 57/2012 – ai sensi del comma 388 dell’art. 1 della L. n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013).
Autocertificazione fino al 3° mese dopo l’entrata in vigore del decreto
In seguito alla previsione di questa ulteriore proroga, il citato comma 5 dell’art. 29 del DLgs. n. 81/2008 prevede ora che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possano effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate in argomento, mentre, fino alla scadenza del terzo mese successivo all’entrata in vigore del predetto decreto interministeriale, e comunque non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro hanno eventualmente la possibilità di autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
Detto ciò, nella nota n. 2583/2013 il Ministero ha precisato che, poiché il decreto interministeriale entrerà in vigore il 6 febbraio 2013 – invece, a parere di chi scrive i 60 giorni scadono in data 4 febbraio, in quanto il DM è stato pubblicato in GU n. 285 del 6 dicembre 2012 – e stante la proroga (per autocertificare) fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale, la possibilità per i predetti piccoli datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione terminerà dunque in data 31 maggio 2013.
Fonte: Eutekne autore Luca MAMONE

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