Scade il 28 febbraio il termine per la comunicazione dati IVA

Anche per quest’anno si utilizza il modello approvato nel 2011, ma le istruzioni sono state aggiornate con un nuovo provvedimento
Entro il 28 febbraio 2013, i titolari di partita IVA dovranno presentare la comunicazione dati IVA relativa al 2012, utilizzando il modello già adottato nel 2011 e 2012, da compilare, però, sulla base delle istruzioni approvate con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate il 15 gennaio 2013, in sostituzione di quelle approvate con il provvedimento del 17 gennaio 2011.
In via generale, sono soggetti all’obbligo di comunicazione tutti i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione IVA annuale.
Oltre ai soggetti esclusi dalla presentazione della dichiarazione annuale, sono esonerati dalla comunicazione:
- i contribuenti che presentano la dichiarazione IVA entro il 28 febbraio, indipendentemente dalla posizione (creditoria o debitoria) emergente dalla dichiarazione stessa. Come, tuttavia, precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/2011, la presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale non consente di effettuare i versamenti IVA in base alle scadenze previste per il modello UNICO; di conseguenza, il saldo IVA relativo al 2012 deve essere versato, in un’unica soluzione, entro il 18 marzo 2013, ovvero mediante rateizzazione mensile a partire dal 18 marzo 2013, maggiorando le rate successive alla prima dello 0,33% a titolo di interessi;
- le persone fisiche che, nel 2012, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 25.000 euro, ancorché tenute a presentare la dichiarazione IVA annuale;
- le persone fisiche che, nel 2012, si sono avvalse del nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del DL n. 98/2011 (c.d. “nuovi contribuenti minimi”). Sono, invece, tenuti alla presentazione della comunicazione dati i soggetti che, a partire dal 2012, adottano il regime contabile agevolato c.d. per gli “ex minimi”, di cui all’art. 27, commi 3, 4 e 5 del DL n. 98/2011, qualora non ricorrano cause di esonero (es. volume d’affari del 2012 non superiore a 25.000 euro, presentazione entro la fine di febbraio della dichiarazione IVA relativa al 2012, ecc.);
- i soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
- i soggetti di cui all’art. 74 del TUIR (es. organi e Amministrazioni dello Stato, Comuni, Province e Regioni, comunità montane, ecc.).
Nel modello di comunicazione devono essere riportate le risultanze complessive delle liquidazioni IVA periodiche, ovvero le risultanze annuali se il contribuente non è tenuto a tale adempimento, senza tener conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio.
Non devono, invece, essere riportate, in quanto da indicarsi esclusivamente nella dichiarazione IVA annuale:
- le compensazioni effettuate nell’anno d’imposta;
- il riporto del credito IVA relativo all’anno precedente;
- i rimborsi infrannuali richiesti, nonché la parte del credito IVA relativo all’anno d’imposta che il contribuente intende chiedere a rimborso.
Sanzione da 258 a 2.065 euro per omissione, incompletezza o inesattezza
Le istruzioni, in linea con l’art. 8-bis, comma 6 del DPR n. 322/1998, precisano che l’omissione, l’incompletezza o l’inesattezza della comunicazione dati IVA dà luogo all’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 11 del DLgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro). Gli errori commessi nella redazione della comunicazione dati devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale, in quanto non è possibile rettificare o integrare la comunicazione già presentata.
La natura non dichiarativa della comunicazione, evidenziata dalla stessa denominazione attribuita a tale adempimento, comporta l’inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 13 del DLgs. n. 472/1972 in materia di ravvedimento operoso.
Fonte: Eutekne autore Marco PEIROLO

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