Società in perdita sistemica e redazione del bilancio

Come noto, l'art. 2, commi 36-decies e 36-duodecies del D.L. n. 138/2011, ha previsto l’applicazione della disciplina delle società non operative per le società “in perdita sistemica”.
A partire dal periodo 2013, saranno considerate non operative le società che, alternativamente: i) hanno dichiarato perdite fiscali per i periodi di imposta 2010, 2011 e 2012 (UNICO 2011, 2012 e 2013); ii) nei suddetti tre periodi di imposta due dichiarazioni si sono chiuse con perdite fiscali e nel terzo con un reddito inferiore a quello minimo.
L’ipotesi - Per evitare di essere considerati non operativi, si potrebbe pensare di far leva sulla valutazione di alcune voci contabili, rischiando, tuttavia, di fornire una rappresentazione NON veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
La valutazione dei costi d’impianto e d’ampliamento – Una voce che merita particolare attenzione è quella relativa ai costi d’impianto e d’ampliamento. Sul tema, si ricorda che i costi di impianto e ampliamento possono essere capitalizzati solo se esiste un rapporto causale tra i costi e l'utilità futura attesa dalla società. In caso contrario, devono essere imputati a Conto economico nell'esercizio di sostenimento (voce B7 o B14 del Conto Economico).
I costi di ricerca e sviluppo - Prendendo a riferimento i costi di ricerca e sviluppo, la possibilità di capitalizzare tali spese è subordinata, secondo il principio contabile n. 24, al verificarsi dei seguenti elementi:
- le spese di ricerca e sviluppo devono essere relative a un prodotto o processo chiaramente definito, nonché identificabile e misurabile;
- devono riferirsi ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale l'impresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse;
- l’investimento sia ricuperabili tramite i ricavi che nel futuro si svilupperanno dall'applicazione del progetto stesso.
Crediti – Nelle fase di redazione del bilancio altro elemento da tenere ben a mente è quello sancito dal principio contabile nazionale Oic 15, che precisa che le perdite su crediti per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza e al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere.
Rimanenze – Per ciò che riguarda le rimanenze, compatibilmente con le indicazioni fornite dall’OIC 13, è bene tener presente che le anche perdite derivanti da danni, deterioramenti, obsolescenza, o altro, devono essere rilevate, in conformità ai principi di prudenza e competenza, in quanto perdite già verificatesi e di competenza dell'esercizio:la rilevazione non può essere differita all'esercizio in cui sono vendute le rimanenze di magazzino.
Considerazioni - L’aggravarsi della crisi economica ha certamente pesato sull’andamento economico e finanziario di numerose società, ma questa non può essere una giustificazione per fornire una rappresentazione NON veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
Autore: Gioacchino De Pasquale

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