Successione: Ok senza estratti catastali

I dati catastali relativi alla dichiarazione di successione devono essere acquisiti direttamente dall’Agenzia delle Entrate che dal 1° dicembre scorso ha anche incorporato l’Agenzia del Territorio
La consulenza giuridica - L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11/E del 13 febbraio 2013, ha effettuato alcuni chiarimenti in merito alla documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione di successione. In particolare l’Agenzia ha risposto a una richiesta di chiarimenti sull’attualità dell’obbligo previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 346 del 1990, di allegare gli “estratti catastali” alla dichiarazione di successione e, in caso affermativo, alla possibilità per il contribuente di presentare le visure catastali degli immobili caduti in successione, in luogo delle certificazioni catastali.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che grazie all’utilizzo di SISTER, ovvero l’applicazione che consente di effettuare le visure in modo telematico, i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione, debbano essere acquisiti dall’Agenzia stessa, e che i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli “estratti catastali” come previsto dall’articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.
Il processo di semplificazione - Nel documento di prassi dell’Agenzia, vengono richiamati i percorsi in tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi, e le norme volte a realizzare la completa decertificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati. Si parte dallo Statuto del Contribuente, e in particolare dall’articolo 6, Legge 212/2000, che tra l’altro, oltre a stabilire l’obbligo per l’Amministrazione Finanziaria di agevolare il più possibile il contribuente ad assolvere gli adempimenti tributari, dispone che la stessa non deve chiedere al proprio interlocutore informazioni o documenti superflui, e che sono già in possesso delle Amministrazioni. È l’articolo 43, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), che ha sancito per tutte le amministrazioni pubbliche il divieto di chiedere al cittadino la produzione di atti o certificati, prevedendo l’acquisizione diretta, presso le amministrazioni certificanti, delle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovate da dichiarazioni sostitutive ovvero, da autocertificazioni.
Acquisizione d’ufficio di tutti i documenti - In tema di semplificazione una svolta importante arriva poi con la Legge 183/2011, che ha esteso l’obbligo, dall’1 gennaio 2012, dell’acquisizione d’ufficio non solo delle informazioni su stati, qualità personali e fatti autocertificabili, ma anche di “tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni”.
La conclusione dell’Agenzia - L’Amministrazione Finanziaria in conclusione, tornando al chiarimento chiesto, ha affermato che sarebbe stato non opportuno da parte della stessa, che ricordiamo dallo scorso 1° dicembre ha anche incorporato l’Agenzia del Territorio, chiedere ai contribuenti di produrre certificazioni contenute negli archivi catastali, in quanto gli stessi sono facilmente raggiungibili attraverso l’applicazione SISTER, anche nonostante il fatto che la dematerializzazione dei certificati ipotecari e catastali abbia trovato maggiori ostacoli, trattandosi di atti “non sostituibili da dichiarazioni di parte”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti