ACE 2012 con cumulo degli incrementi patrimoniali

Per le società di capitali, beneficio determinato sommando le variazioni positive del 2011 e del 2012
Il 2012 è il secondo anno in cui le imprese possono beneficiare del c.d. “aiuto alla crescita economica” (ACE), incentivo introdotto dal DL 201/2011 per supportare la capitalizzazione delle imprese e attuato con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012.
Il beneficio si concretizza nella detassazione di una parte del reddito tanto più elevata, quanto maggiore è l’ammontare delle risorse che, sotto forma di denaro immesso dai soci o di utili non distribuiti, vengono mantenuti nell’impresa.
Per calcolare tale detassazione (definita dalla norma istitutiva “Rendimento nozionale della variazione in aumento del capitale proprio”) occorre, in sostanza, effettuare un percorso a due fasi.
Per le società di capitali, in particolare, occorre prima determinare la “variazione netta del capitale proprio”; una volta ottenuto tale importo, esso viene moltiplicato per il coefficiente di legge del 3% per ottenere l’ammontare effettivamente detassato, che non può eccedere il reddito dichiarato, assunto al netto delle perdite fiscali riportabili.
La variazione netta del capitale proprio è determinata quale somma algebrica degli incrementi del patrimonio netto contabile rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010 (assunto al netto dell’utile di esercizio), dei decrementi dello stesso patrimonio netto registrati nel medesimo arco temporale, nonché (sempre con segno negativo) delle somme versate dalla società nei casi previsti dall’art. 10 del DM attuativo per limitare l’abuso dell’agevolazione nei gruppi societari (acquisizione di aziende, conferimenti infragruppo ecc.).
Per quanto riguarda gli incrementi, essi si sostanziano nei versamenti e conferimenti in denaro, negli utili accantonati a riserva (fatta eccezione per gli accantonamenti alle riserve indisponibili), nelle rinunce dei soci ai crediti, nonché nelle compensazioni dei crediti effettuate in sede di aumento di capitale.
I decrementi sono rappresentati dalle distribuzioni di riserve già formate ai soci, nonché dalla ripartizione del capitale con attribuzione ai soci stessi; non devono essere computate in diminuzione né le perdite di esercizio (in quanto riduzioni non “volontarie” del patrimonio), né tantomeno le distribuzioni dell’utile di esercizio che, ai fini dell’ACE, sono neutre (esse, in altre parole, non incrementano né decrementano la base di calcolo dell’agevolazione).
Le variazioni positive devono essere ragguagliate pro rata temporis, fatta eccezione per gli accantonamenti di utili a riserva (ad esempio, aumenti di capitale e conferimenti in base alla data di effettivo versamento).
Nessun ragguaglio per gli incrementi del 2011
Ciò vale, però, solo per il periodo d’imposta in cui esse sono rilevate, mentre per i periodi d’imposta successivi devono essere computate per l’intero ammontare. Per questo motivo, non è corretto assumere quale mera base di calcolo la differenza tra i patrimoni 2010 (utile escluso) e 2012; al contrario, occorre effettuare una ricostruzione analitica degli incrementi e dei decrementi, alla luce del fatto che, ad esempio, un versamento effettuato nel 2012 rileva parzialmente – essendo soggetto a ragguaglio – mentre uno effettuato nel 2011 è computato per intero, differenza non colta dal semplice raffronto tra i bilanci.
Una volta effettuata tale somma algebrica, essa va raffrontata con il patrimonio netto contabile 2012, che rappresenta la misura massima della “base ACE”, che è quindi determinata quale minore importo tra la “variazione netta del capitale proprio” e il patrimonio netto; sul punto, le istruzioni al quadro RS del modello UNICO 2013 SC precisano che tale patrimonio netto deve considerarsi comprensivo dell’utile o della perdita d’esercizio, determinati senza però tenere conto degli effetti dell’agevolazione.
L’ammontare detassato è calcolato moltiplicando la base ACE per il coefficiente del 3%. Esso viene scomputato dal reddito della società direttamente nel quadro RN, e non nel quadro RF, sino a concorrenza del reddito (l’agevolazione non può, in altre parole, determinare una perdita fiscale).
Se il reddito è incapiente, la differenza può essere riportata ai periodi d’imposta successivi, senza limiti temporali, fatto che legittima l’iscrizione di imposte anticipate; allo stesso modo, la società può utilizzare, unitamente alla detassazione calcolata sul 2012, anche l’eventuale importo non utilizzato nel 2011 per incapienza del reddito imponibile dello stesso periodo d’imposta.
In sostanza, inizia nel 2012 un “effetto cumulo” per l’agevolazione: da una parte, si sommano gli incrementi patrimoniali del 2011 e del 2012 per la determinazione della base di calcolo; dall’altra, si può iniziare a beneficiare del riporto delle eccedenze secondo un meccanismo del tutto similare a quello degli interessi passivi di cui all’art. 96 del TUIR. 
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO

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