ACE su tutto il patrimonio netto per i soggetti IRPEF

Per imprese individuali e società di persone, beneficio parametrato allo «stock» del patrimonio netto e non alle sue variazioni
Anche per le imprese individuali e le società di persone, il 2012 è il secondo anno in cui compete l’agevolazione fiscale denominata “ACE”.
Per tali soggetti, il beneficio è condizionato alla tenuta della contabilità ordinaria, essendo la contabilità semplificata, di fatto, incompatibile con un meccanismo di calcolo dell’agevolazione quantificato in ragione del patrimonio netto contabile (almeno così ha ritenuto il legislatore, posto che in altri contesti – ad esempio i provvedimenti di rivalutazione monetaria – una tale incompatibilità non è stata ravvisata).
I criteri di calcolo dell’agevolazione per i soggetti IRPEF sono stati delineati dall’art. 8 del DM 14 marzo 2012 in modo diverso (e potenzialmente più vantaggioso) da quelli previsti per le società di capitali.
Per queste ultime, infatti, l’importo detassato è calcolato applicando il coefficiente del 3% alla variazione del patrimonio netto rispetto al dato del bilancio 2010, utile escluso. Si tratta, pertanto, di una ricostruzione analitica delle variazioni positive e negative, alcune delle quali da assumere in misura parziale, per ragguaglio ad anno e altre da escludere per espressa disposizione di legge (ad esempio, gli accantonamenti alle riserve indisponibili).
Per i soggetti IRPEF, il percorso è notevolmente più semplice: il coefficiente del 3% è applicato sul patrimonio netto contabile 2012, assunto solo al netto dei decrementi per le “clausole anti abuso” previste dall’art. 10 del DM attuativo nell’ambito dei gruppi societari (ad esempio, acquisizione di aziende o conferimenti infragruppo).
Agevolate anche componenti “neutre” per le società di capitali
Si tratta di un’impostazione caratterizzata da estrema semplicità che porta con sé molti elementi di favore, come espressamente affermato dalla relazione al DM attuativo stesso. Da una parte, infatti, rilevano anche le parti di patrimonio netto che, formatesi prima del 2011, non possono invece essere agevolate in capo alle società di capitali: l’esempio che maggiormente ricorre è rappresentato dalle riserve di rivalutazione immobiliare (agevolate, in virtù di come è stato impostato il beneficio, anche se è stata prescelta la modalità esclusivamente civilistica, senza il versamento di alcuna imposta sostitutiva, in occasione dell’ultimo provvedimento del 2008).
Sotto un diverso profilo, rilevano in capo ai soggetti IRPEF, in quanto incluse nel patrimonio netto contabile, anche le riserve “oggettivamente” escluse per le società di capitali in ragione della loro origine: l’esempio può essere quello del capitale e delle riserve costituiti a fronte dei conferimenti di azienda, non agevolati in capo ai soggetti IRES, in quanto derivanti da apporti in natura e non in denaro.
Non rilevano, quindi, incrementi e decrementi, almeno in via diretta. Chiaramente, le variazioni del patrimonio netto contabile hanno un effetto sulla misura dell’agevolazione in via indiretta, in quanto vanno ad incidere sulla grandezza “stock” del patrimonio netto al 31 dicembre 2012, sulla quale il beneficio viene materialmente determinato. Sotto questo profilo, sono suscettibili di ridurre la base ACE anche le perdite d’esercizio, in quanto componenti che decrementano il patrimonio netto contabile, mentre le stesse perdite non rappresentano riduzioni della base ACE per le società di capitali.
Per l’imprenditore individuale, l’importo detassato è scomputato dal reddito, assunto al netto delle perdite fiscali utilizzate ai sensi dell’art. 8 del TUIR; per le società di persone vale, invece, il principio per cui l’ACE va preliminarmente a riduzione del reddito imponibile della società e, solo per l’eventuale eccedenza, – indicata al rigo RN21 del modello UNICO 2013 SP – viene attribuita ai soci.
A norma dell’art. 8, comma 3, del DM 14 marzo 2012, l’ACE non ha effetti sulla progressività dell’imposta e sulle detrazioni spettanti a norma degli artt. 12, 13, 15 e 16 del TUIR, le quali vengono così determinate su una base imponibile “virtuale” rappresentata dal reddito al lordo dell’agevolazione.
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO


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