Capitale ridotto per perdite, situazione patrimoniale a valori di funzionamento

Stante l’urgenza dell’intervento, è sufficiente anche il solo Stato patrimoniale, se accompagnato da una relazione sulla perdita
L’art. 2446, comma 1 c.c. stabilisce che, quando risulta che il capitale sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori (o il consiglio di gestione) e, nel caso di loro inerzia, il collegio sindacale (ovvero il consiglio di sorveglianza) devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti.
All’assemblea deve essere “sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale” della società, con le osservazioni del collegio sindacale (o del comitato per il controllo sulla gestione). Detta relazione viene accompagnata da una vera e propria situazione patrimoniale della società.
Si discute in ordine al contenuto che deve avere la situazione patrimoniale da sottoporre all’assemblea.
Secondo l’impostazione indicata dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4326 del 4 maggio 1994, la situazione patrimoniale non deve possedere la complessa struttura del bilancio d’esercizio, essendo diretta soltanto a dare un’idonea rappresentazione delle ragioni della crisi e dell’entità della perdita, vale a dire a misurare l’entità attuale del patrimonio dell’ente in rapporto al capitale sociale previsto nell’atto costitutivo.
A conferma di tale impostazione, si segnala la massima Comitato Triveneto dei Notai H.G.26, per la quale, in ragione del silenzio della legge, appare preferibile applicare un principio sostanziale in virtù del quale la documentazione redatta dagli organi sociali debba essere tale da garantire una sufficiente informazione dei soci. Pertanto, stante l’urgenza dell’intervento richiesto “senza indugio” nel caso di perdita, sarà sufficiente anche il solo Stato patrimoniale se accompagnato da una relazione sulla perdita che supplisca comunque alla carenza di informazioni derivante dalla mancata redazione del Conto economico e della Nota illustrativa.
Resta da chiarire quali siano i criteri di valutazione da adottare nella fase di redazione della predetta documentazione.
Sul tema si è espressa anche la massima I.G.13 del Notariato del Triveneto, affermando testualmente che “per procedere alla riduzione del capitale per perdite deve essere presentata ai sensi dell’art. 2482-bis, comma 2 c.c., in assemblea, una situazione patrimoniale, redatta con i medesimi criteri dell’ultimo bilancio, e dalla quale emergono delle perdite”. Parrebbe, pertanto, che i criteri da utilizzare siano quelli definiti dall’art. 2423-bis c.c., ovvero quelli previsti in ordinario stato di funzionamento dell’impresa, con particolare riferimento al postulato della “continuazione dell’attività”.
Del resto, secondo quanto chiarito dal documento OIC n. 5, l’abbandono dei criteri di funzionamento propri del bilancio d’esercizio e il passaggio ai criteri di liquidazione devono avvenire nel momento in cui l’azienda non costituisca più un complesso produttivo funzionante e, a seguito della cessazione dell’attività produttiva, si sia trasformata in un mero coacervo di beni destinati al realizzo diretto, all’estinzione dei debiti e alla ripartizione ai soci dell’attivo netto residuo. Pertanto, solo nell’ipotesi del verificarsi di perdite tali da ridurre il capitale al di sotto del minimo di legge (o addirittura da comportare l’intera perdita del capitale e l’emersione di un deficit netto) e in mancanza di adeguata ricapitalizzazione che indubbiamente si è verificato sia uno squilibrio economico-patrimoniale sia uno squilibrio finanziario tale da comportare, anche se non immediatamente, la cessazione a breve dell’attività produttiva e, probabilmente, il verificarsi di uno stato di insolvenza.
Situazione infrannuale redatta secondo i criteri di funzionamento
In merito, il documento n. 11 dell’IRDCEC, pubblicato nel giugno 2011, ha osservato che la situazione infrannuale da presentare all’assemblea non può che costituire una fase cronologicamente e logicamente antecedente al concreto instaurarsi dell’eventuale liquidazione: è evidente, infatti, che è sottoposta ai soci la decisione se ricapitalizzare la società ovvero trasformarla e, solo laddove non intendano procedere nell’uno o nell’altro senso, si manifesterà concretamente la cessazione dell’attività d’impresa. Ne consegue che la medesima situazione infrannuale dovrà essere redatta nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2423 e ss. c.c., ossia adottando i criteri di funzionamento.
Fonte: Eutekne: autore Salvatore Sanna

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