Carburanti: per il “fai da te” va richiesta la fattura

Grazie al c.d. Decreto Sviluppo (Decreto Legge n.70 del 13/05/2011) il contribuente ha la possibilità di certificare l’acquisto di carburante presso impianti stradali (distributori di benzina) anche con carte di credito o debito o carte prepagate. In questo caso i soggetti Iva, ossia le imprese e gli esercenti di arti o professioni non sono obbligati a farsi rilasciare fattura o a compilare la scheda carburante, in quanto i pagamenti sono evidenziati negli estratti conto delle carte. A tal proposito, chiarimenti sugli aspetti relativi all’utilizzo delle carte sono forniti dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n.42/E del 9/11/2012. 
Rifornimento self-service – Se il soggetto Iva non utilizza il nuovo metodo di documentazione, il rifornimento self-service, nei giorni di chiusura del punto vendita, può essere documentato dalla fattura, da chiedere al distributore nei successivi giorni di apertura, presentando la ricevuta emessa dall'attrezzatura automatica. 
Le modifiche normative introdotte dal decreto Sviluppo in materia di scheda carburante rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 444 del 1997 che, dunque, continua a operare per quanti, non intendendo provvedere all’acquisto di carburante mediante strumenti di pagamento elettronico, vogliano comunque procedere alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e alla deduzione del costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi. 
L’articolo 3 del D.P.R. 444/97 sottolinea che “l'addetto alla distribuzione di carburante indica nella scheda”, all'atto di ogni rifornimento, “con firma di convalida, la data e l'ammontare del corrispettivo” al lordo dell'Iva e i dati fiscali dell'esercente (anche tramite un timbro). In mancanza del personale addetto alla distribuzione o in orario di chiusura del distributore, tale procedura risulta inapplicabile, così come risulta impossibile da certificare l’acquisto di carburante. 
La Circolare 12 agosto 1998, n. 205/E dell’Agenzia delle Entrate ha, infatti, chiarito che per ottenere la fattura possono essere usati i “buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche, da inviare ai gestori per l'adempimento”. La richiesta della fattura è infatti inevitabile, in quanto non sarebbe possibile apporre un timbro nella scheda retrodatato, essendo il distributore in quel giorno chiuso.
Sarebbe una soluzione ottimale, quella di far mettere dall’impianto self-service una fattura semplificata, così come suggerito dall’art. 21-bis del D.P.R. 633/1972, magari attraverso un rilascio preventivo di una tessera magnetica contenente i dati del contribuente, evitando così che quest’ultimo ritorni al punto vendita per chiedere la fattura. 
La documentazione necessaria – Le modifiche apportate dal Decreto Legge n.70 del 2011, adottate in un’ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, non possono far venir meno, in toto, l’esigenza di disporre di una serie di elementi, necessari a consentire la verifica dell’esistenza della detrazione dell’Iva e della deducibilità del costo. Si ricorda comunque che nella scheda carburante si deve dare evidenza dei dati relativi: 
- al veicolo: soggetto intestatario, targa o numero di telaio, al titolo di possesso (leasing, noleggio, comodato, ecc.); 
- ai dati del soggetto titolare del documento, anche mediante l’apposizione di un timbro, il mese (o trimestre) di riferimento e l’ubicazione della stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all’estero. 
L’addetto inoltre indica per ciascun rifornimento: 
- la data, il prezzo complessivo comprensivo di Iva del rifornimento, 
- la denominazione del distributore oppure cognome e nome se persona fisica, l’ubicazione dell’impianto e la firma di convalida. 
Se invece il pagamento avviene con pagamento tramite carte di credito, di debito o prepagate, è necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione e che dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio, la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del relativo corrispettivo. Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni singola transazione a uno specifico veicolo, consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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