Cassazione. Quando un'impresa viene cancellata dal Registro, i rapporti attivi e passivi pendenti si «trasferiscono»

LA GIURISPRUDENZA
Debiti e crediti passano ai soci. Nelle società di capitali si risponde nei limiti di quanto riscosso con la liquidazione
I soci sono i successori dei rapporti attivi e passivi che fanno capo a una società all'atto della sua cancellazione dal Registro delle imprese: delle obbligazioni i soci rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione oppure illimitatamente, a seconda che la società cancellata fosse o meno una società di capitali.
Quanto ai rapporti attivi, essi si trasferiscono ai soci in regime di comunione, a meno che si tratti di rapporti la cui mancata inclusione nel bilancio di liquidazione ne faccia ritenere l'avvenuta implicita rinuncia da parte della società estinta per effetto della cancellazione dal Registro delle imprese.
La cancellazione
Questi princìpi sono stati stabiliti dalle sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 6070, depositata il 12 marzo 2013. In questa pronuncia, la Corte ha pure statuito che l'avvenuta cancellazione della società dal Registro delle imprese impedisce che la società cancellata possa agire o essere convenuta in giudizio; inoltre, qualora l'estinzione della società cancellata dal Registro delle imprese intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società sia parte, si determina un evento interruttivo del processo con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci.
Oltre alla sentenza n. 6070, la Corte ha emesso nello stesso giorno altre due sentenze, identiche alla prima: la n. 6071/2013 e la n. 6072/2013.
I precedenti
La problematica relativa agli effetti della cancellazione delle società dal Registro delle imprese era già stata affrontata dalle sezioni unite con le sentenze 4060, 4061 e 4062 del 2010; in queste pronunce, ravvisandosi una portata innovativa nelle modifiche apportate dalla riforma del diritto societario all'articolo 2495 del Codice civile, era stato deciso che la cancellazione di una società di capitali dal Registro delle imprese, successivamente al 1° gennaio 2004, determina l'estinzione dell'ente, indipendentemente dalla definizione di tutti i rapporti giuridici a esso facenti capo.
Anche per ragioni di ordine sistematico, questa regola è apparsa poi applicabile anche alle società di persone, pur sottolineandosi che, in tale contesto, la cancellazione ha, in effetti, il valore di mera pubblicità dichiarativa e quindi superabile con la prova contraria. In altre parole, occorre dimostrare non tanto la sussistenza di rapporti in essere, quanto la volontà di prosecuzione della attività sociale a prescindere dalla cancellazione dal Registro delle Imprese.
Gli effetti
Da tali conclusioni prende dunque le mosse la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 della Corte di Cassazione, nella quale si affronta il conseguente problema degli effetti della cancellazione rispetto ai rapporti attivi e passivi facenti capo alla società estinta.
La Suprema Corte, partendo anzitutto dall'analisi della disciplina dei debiti sociali contenuta nel comma 2 dell'articolo 2495 del Codice civile, ricostruisce il fenomeno in termini successori. I giudici hanno ritenuto che, così come accade nel caso della successione ereditaria della persona fisica, anche i soci subentrano nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata.
Ciò vale nei limiti (se si tratta di una società di capitali) dell'attivo riscosso a seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione.
I debiti e i crediti
I debiti di cui i soci sono chiamati a rispondere, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2495 Codice civile, non si configurano invero come debiti "nuovi", ma sono i medesimi debiti che già facevano capo alla società estinta. E – come nel caso della morte di una persona fisica, in cui la scomparsa del debitore non estingue il debito – altrettanto accade nel caso di estinzione dell'ente. Allo stesso modo, il successore che accetta con beneficio di inventario, non cessa, per questo, di essere un successore.
Anche sul versante dei rapporti attivi, si configura un subentro dei soci alla società cancellata, a meno che la cancellazione della società non significhi rinuncia a essi (ciò che accade per le pretese che, al momento della cancellazione, siano azionate o azionabili in giudizio nonché per i crediti incerti o illiquidi). I soci, in altri termini, divengono contitolari delle posizioni attive in essere all'atto della cancellazione della società quali successori della società medesima.
Fonte: Il sole 24 ore del 13/3/2013 autore Angelo Busani

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