False partite IVA sotto la lente dell’INAIL

L’Istituto riepiloga la disciplina di contrasto introdotta dalla L. n. 92/2012, chiarendo gli aspetti assicurativi
Con la circ. n. 15/2013, l’INAIL esamina le regole introdotte dalla riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012) per contrastare il fenomeno delle “false partite IVA”.
In particolare, l’Istituto Assicurativo offre un riepilogo delle novità in materia, puntualizzando alcuni aspetti inerenti l’obbligo e il premio assicurativo.
Come è noto, l’art. 1 comma 26 della L. 92/2012, introducendo il nuovo art. 69-bis del DLgs. 276/2003, ha previsto una presunzione legale relativa che, al ricorrere di determinati presupposti e in mancanza di prova contraria, consente di riqualificare le prestazioni rese da titolari di partita IVA in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, con conseguente integrale applicazione della relativa disciplina. Come ricordato dall’INAIL, i presupposti sono: la durata della collaborazione, che deve essere superiore a 8 mesi annui (ovvero 241 giorni, anche non continuativi) per 2 anni consecutivi; il corrispettivo derivante dalla collaborazione, che deve costituire almeno l’80% di quanto ricavato nell’arco di 2 anni “solari” consecutivi; infine, la condizione relativa alla possibilità, per il collaboratore, di usufruire di una “postazione fissa di lavoro”.
In merito a tali presupposti – tenendo conto che la norma si applica a partire dal 18 luglio 2012 ai rapporti instaurati successivamente a tale data, e a partire dal 18 luglio 2013 ai rapporti che, a quella data, risultavano già in essere – si ricorda che ai fini dell’accertamento, possibile solo “a posteriori”, della ricorrenza del parametro della durata della collaborazione, occorre considerare 2 anni “civili” (periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre) consecutivi. Ciò comporta che la prima concreta verifica del presupposto in questione non potrà aversi prima del 2015.
Invece, con riferimento al parametro del fatturato, anch’esso verificabile solo “a posteriori”, i periodi da considerare sono, in genere, 2 anni “solari” consecutivi, ossia 2 periodi di 365 giorni non necessariamente coincidenti con l’anno civile. Ne deriva che la sussistenza di tale presupposto non potrà essere concretamente accertata prima del 18 luglio 2014.
Per quanto riguarda le deroghe all’operatività del meccanismo presuntivo, la circolare in commento ricorda che la presunzione legale di collaborazione coordinata e continuativa è esclusa qualora la prestazione sia connotata dal possesso di elevate competenze teoriche o capacità tecnico-pratiche e dalla titolarità di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini dei contributi previdenziali ex art. 1, comma 3, della L. 233/1990, che per il 2012 è pari a 18.662,50 euro.
A completamento di ciò, ricordiamo che, con la circ. n. 32/2012, il Ministero del Lavoro ha precisato che tali requisiti devono realizzarsi congiuntamente in capo al prestatore.
Inoltre, si ricorda che ai sensi dell’art. 61, comma 3 del DLgs. 276/2003 e del DM 20 dicembre 2012, sono state escluse dal suddetto ambito applicativo le prestazioni rese dagli iscritti agli Ordini, collegi o Albi professionali – tra cui l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – ovvero, in generale, dagli iscritti in Ordini, Albi, Registri, ruoli ed elenchi tenuti da una P.A., subordinatamente al superamento di un esame di Stato o, comunque, alla necessaria verifica, da parte di uno specifico organo, di determinate condizioni, come ad esempio l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.
Invece, con riferimento agli effetti della presunzione in esame, nella circ. n. 15/2013 si ricorda che, qualora ne ricorrano i presupposti per l’operatività, l’attività svolta in regime di monocommittenza comporta l’applicazione della disciplina di lavoro a progetto.
Ciò premesso, l’INAIL precisa che se la prestazione resa da un titolare di partita IVA per conto di un committente non è riconducibile a un incarico di lavoro autonomo occasionale, il contratto si trasforma in collaborazione coordinata e continuativa a progetto, quando sia presente un progetto, oppure in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dalla data di costituzione del rapporto, se non è presente alcun progetto.
A tal proposito, nella circ. n. 15/2013 si chiarisce che, qualora la prestazione autonoma venga convertita in lavoro a progetto, l’obbligo assicurativo va assolto secondo le condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, ossia se sussistono i requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Invece, con riferimento al calcolo del premio assicurativo, si confermano le istruzioni in vigore sempre per i lavoratori parasubordinati. In tal senso, il premio assicurativo dovuto – ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e due terzi a carico del committente – è calcolato in base al tasso applicabile all’attività svolta, sull’ammontare delle somme effettivamente erogate al collaboratore, nel rispetto dei minimale e massimale previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL, che per il 2012, come evidenziato dalla circ. n. 42 dello stesso anno, ammontano rispettivamente a 15.514,80 euro e 28.813,20 euro.
Fonte: Eutekne autore Luca MAMONE



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