Fisco e contribuenti. Professionisti e agenzia delle Entrate alle prese con gli ultimi dubbi interpretativi in vista della circolare

Redditometro, spese a doppio binario 
In primo piano le uscite effettive - Utilizzazione ridotta per i valori medi dell'Istat 
L'ALTRA INDICAZIONE 
Gli investimenti verranno valutati in base a una distribuzione «per quinti» e non in un solo anno 
Spese medie Istat e incrementi patrimoniali sono due dei principali dubbi tra gli innumerevoli sul redditometro. In relazione alle spese medie Istat, la questione su cui si discute è il loro ambito di operatività. Premesso che le spese medie Istat rilevano solo per alcune voci della tabella allegata al decreto del redditometro (per esempio, per abbigliamento e calzature, per le spese scolastiche, per le spese per le vacanze, per gli animali domestici), va rilevato che queste verranno (giustamente) considerate soltanto nel contraddittorio e non nella selezione delle posizioni da sottoporre a controllo. Il decreto stabilisce che le spese medie Istat (così come quelle derivanti da analisi e studi socioeconomici) rilevano quando risultano superiori alle spese effettive sostenute dal contribuente, delle quali l'Agenzia risulta essere a conoscenza. I valori Istat potranno essere presi in considerazione, quindi, soltanto quando l'amministrazione è a conoscenza che il contribuente ha sostenuto quel tipo di spesa. Ad esempio, non potranno certo essere applicati i valori Istat per gli animali domestici se non risulta che il contribuente sostiene questo tipo di spesa.
Altro punto è se, una volta dimostrato (dall'ufficio) il sostenimento di determinate spese (ad esempio, quelle per le vacanze) e quelle Istat risultano maggiori, il contribuente può fare valere l'ammontare (inferiore) della spesa effettivamente sostenuta. La risposta sul punto deve necessariamente essere positiva. In tal senso depone lo stesso decreto del redditometro (articolo 4) che dispone la possibilità, da parte del contribuente, di dimostrare il diverso ammontare della spesa che gli è stato attribuito. Ulteriormente, la necessità che venga considerata la spesa effettiva sta nella logica degli accertamenti standardizzati, che impongono la necessità di adeguamento del dato standard di partenza alla specifica situazione del contribuente.
Va notato che nell'ambito della tabella A, allegata al redditometro, vi sono soltanto due casi in cui vengono considerati i valori figurativi: i «pasti e consumazioni fuori casa» e i «fitti figurativi» per gli immobili non di proprietà, non in locazione e non dati in uso gratuito da familiari. Tralasciando quest'ultima particolare casistica, va rilevato, quindi, che generalmente solo per i pasti fuori casa assume rilevanza il valore Istat senza nessun confronto con la spesa effettivamente sostenuta. In tal caso, perché venga considerato il valore Istat, potrà risultare sufficiente qualche indizio che il contribuente sostiene quel tipo di spesa.
Quanto agli incrementi patrimoniali, la questione nasce dal fatto che la norma non ha voluto più riproporre la previsione del passato, in base alla quale l'investimento si considerava presuntivamente sostenuto con il reddito dell'anno e dei quattro precedenti. A monte c'è stata probabilmente una certa "ingordigia" presuntiva, visto che anche le circolari «Telefisco» del 2011 e del 2012 (28/E/2011 e 25/E/2012) hanno risposto che tali spese si considerano presuntivamente sostenute con il reddito dell'anno, salva la possibilità di una diversa valorizzazione da farsi nel corso del contraddittorio.
È chiaro, però, che questa impostazione lascerebbe troppo arbitrio agli uffici e creerebbe numerose difficoltà ai contribuenti. Non è da ritenersi sufficiente, sul punto, neanche l'emanazione del decreto del redditometro, il quale ha stabilito che l'ammontare degli investimenti va considerato al netto dei disinvestimenti dell'anno e dei quattro precedenti. Questo perché, se un soggetto non ha effettuato disinvestimenti, l'ammontare dell'acquisto di una casa, ad esempio, andrebbe nettizzato soltanto dall'ammontare del mutuo. Il che non può essere ritenuto ragionevole in quanto l'acquisto della casa non si può certo ritenere sostenuto con il reddito dell'anno. A questo punto, da alcune notizie trapelate nei giorni scorsi, sembra che l'Agenzia si "ravveda" e consideri gli investimenti "per quinti", come in passato.
Sostanzialmente, quindi, l'ammontare dell'investimento dovrebbe venire attribuito al reddito dell'anno e dei quattro precedenti. Ma di tutto ciò non c'è nella norma e, quindi, potrebbe creare ulteriori problemi quando non si troverà un accordo nel contraddittorio. Infatti, il contribuente potrebbe rilevare che tale ripartizione annuale non tiene conto della sua specifica situazione reddituale. Un altro problema è quello che, in questo modo, i "quinti" degli anni 2009 e successivi potrebbero rilevare anche retroattivamente per il 2008. Cosa che la norma attualmente esclude ma che gli uffici stanno già applicando.
I problemi aperti e le possibili soluzioni
01 | Gli incrementi patrimoniali del 2009 e degli anni successivi rilevano per intero o "per quinti"?
La norma prevede che gli incrementi patrimoniali rilevino per l'intero ammontare e così anche le circolari 25/E/2012 e 28/E/2011. Tuttavia, da alcune anticipazioni emerse ultimamente, pare che l'Agenzia provvederà a valorizzare gli incrementi "per quinti", come accadeva in passato. È chiaro, però, che non trovando conferma tutto ciò nella norma, si tratta di una valutazione dell'ufficio che potrà essere messa in discussione nel contraddittorio e nella successiva difesa davanti ai giudici.
02 | Gli incrementi patrimoniali fatti nel 2009 e negli anni successivi possono rilevare anche per l'annualità 2008?
La vicenda è strettamente legata a quella precedente. In base al tenore della norma, gli incrementi patrimoniali 2009 e successivi non possono rilevare "per quinti" anche per il 2008. Tuttavia, se l'ufficio applicherà la regola "dei quinti" anche per il 2009 e le annualità successive, è evidente che considererà tale principio anche per il 2008 e, quindi, ad esempio, gli investimenti 2009 rileveranno per un quinto anche per il 2008.
03 | Il nuovo redditometro può trovare applicazione anche per l'annualità 2008?
L'agenzia delle Entrate lo esclude (circolare 1/E/2013). Tuttavia, la giurisprudenza di merito sta affermando il contrario (ultima Ctp Torino, n. 3 8/1/13) in considerazione dell'appartenenza del redditometro al genere degli accertamenti standardizzati, per i quali si applica la regola che la forma più evoluta vale anche per il passato, se più favorevole al contribuente.
04 | I due strumenti dell'accertamento sintetico "puro", basato sulle spese effettive, e quello del redditometro sono alternativi?
Secondo la circolare 28/E/2011 i due strumenti sono alternativi. In realtà, però, se si guarda alla costruzione del redditometro, si nota che alle spese effettive si possono sommare anche quelle figurative, date (generalmente) dalla spesa media Istat, così come si sommano gli incrementi patrimoniali. In questo modo, di fatto, il redditometro "assorbe" anche il sintetico "puro".
05 | Le spese medie Istat possono rilevare anche se l'Agenzia non è a conoscenza che il contribuente ha sostenuto quel tipo di spesa, per la quale si considerano le spese medie Istat?
Le spese medie Istat verranno valorizzate soltanto nel contraddittorio (e non nella selezione delle posizioni da sottoporre a controllo). Le spese medie Istat vengono assunte soltanto per talune spese individuate dalla tabella. È da ritenere che le stesse, comunque, rilevino (quando superiori a quelle effettive) soltanto in presenza di spese che il contribuente ha sostenuto e delle quali l'Agenzia risulta a conoscenza.
06 | In che modo rilevano i "fitti figurativi" e i "pasti e consumazioni fuori casa"?
Queste sono le uniche spese per le quali si assume il valore figurativo (valori Omi e la spesa media Istat). È da ritenere che tali valori possano essere assunti se l'Agenzia è in possesso di indizi che il contribuente sostiene quel tipo di spese.
07 | Se il contribuente dimostra che le spese effettivamente sostenute (ad esempio, quelle per andare in vacanza) sono inferiori ai valori Istat, si terrà conto delle spese effettivamente sostenute?
Il decreto del redditometro prevede (all'articolo 4) che il contribuente può fare valere il diverso ammontare delle spese attribuite. Questo significa che se le spese sono effettivamente inferiori a quelle medie Istat, è interesse dell'ufficio tenere conto delle spesa effettiva.
08 | Il redditometro inverte o meno l'onere probatorio?
Si può dire che nel contraddittorio è interesse del contribuente dare dimostrazione di talune situazioni (ad esempio, che la spesa è stata sostenuta con una donazione). Nel successivo atto di accertamento (se non si trova un accordo in sede di adesione) c'è dapprima un onere dell'ufficio di personalizzare i dati dell'accertamento alla specifica situazione del contribuente. Una volta che il giudice ha ritenuto che tale personalizzazione è stata eseguita, l'onere probatorio si sposta sul contribuente.
09 | L'acquisto dell'autovettura da parte di un professionista rileva ai fini del redditometro (per la parte non rilevante ai fini del reddito di lavoro autonomo) per l'effettivo costo d'acquisto o per il valore figurativo dell'articolo 164 del Tuir (18.076 euro)?
L'acquisto rileva per quanto effettivamente speso, per cui in presenza di spesa superiore ai limiti dell'articolo 164 del Tuir, rileva (per la parte non rilevante ai fini del reddito di lavoro autonomo) l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta.
Il sole 24 ore del 13/3/2013 autore Dario Deotto

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