Formazione ad hoc per i revisori inattivi

 Si devono mantenere conoscenze teoriche e competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell’attività
Come già evidenziato in un precedente intervento (si veda “Istituito il Registro per i revisori legali inattivi” del 2 marzo), il DM 8 gennaio 2013 n. 16, che ha istituito la Sezione del Registro dei revisori dedicata ai cosiddetti “inattivi”, disciplina la gestione della Sezione, nonché come avvengono i passaggi dalla stessa all’elenco dei revisori attivi e viceversa.
Al momento della prima iscrizione nel Registro, i revisori legali sono inseriti “in automatico” nella Sezione inattivi.
Avvenuta l’iscrizione, il transito nell’elenco dei revisori attivi avviene soltanto con l’assunzione del primo incarico di revisione legale ovvero con l’avvio di una collaborazione ad un’attività di revisione legale presso una società di revisione.
In tal caso, il revisore (ovvero la società di revisione, per i revisori che iniziano a collaborare presso la medesima società) è tenuto a comunicare tempestivamente al MEF l’assunzione dell’incarico.
Per accedere all’elenco attivi, è comunque necessario adempiere ad uno specifico obbligo formativo, la cui introduzione è stata prevista con l’evidente finalità di garantire la qualità dell’attività di revisione, al pari della disposizione contenuta nell’art. 5 del DLgs. n. 39/2010, che impone ai soggetti iscritti nel Registro (elenco attivi) e nel Registro del tirocinio di prendere parte a programmi di aggiornamento professionale, finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacità professionali, secondo le modalità che saranno stabilite dal MEF con regolamento, non ancora emanato alla data odierna.
Nel dettaglio, il DM n. 16/2013 stabilisce, in conformità a quanto già previsto dall’art. 8 comma 2 del DLgs. 39/2010, che il revisore inattivo, per assumere nuovi incarichi di revisione legale (o collaborare allo svolgimento di un incarico di revisione legale presso una società di revisione), deve partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al fine di acquisire o mantenere le conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell’attività di revisore legale.
Non sono tenuti a seguire tale corso soltanto i revisori iscritti nella Sezione inattivi che abbiano preso parte volontariamente ai programmi di aggiornamento professionale di cui all’art. 5 del DLgs. n. 39/2010. In questo caso, naturalmente, il revisore è tenuto al pagamento del contributo annuale finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione, il cui importo sarà stabilito con decreto del MEF.
Il corso di formazione e aggiornamento cui devono prendere parte i revisori inattivi per l’assunzione di nuovi incarichi: può essere svolto anche a distanza con modalità telematiche; ha una durata minima di 60 ore; deve avere ad oggetto argomenti attinenti le materie elencate nell’art. 4 del DLgs. n. 39/2010 (cioè quelle previste per l’esame di idoneità professionale), nonché le norme di aggiornamento professionale e gli aspetti applicativi connessi; deve essere svolto in conformità a specifici programmi definiti dal MEF.
Sono poi previsti alcuni casi di esonero dall’obbligo formativo in esame:
- per il revisore che assume incarichi entro il primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro; e
- nel caso in cui dal provvedimento di transito nella Sezione inattivi, disposto d’ufficio ovvero a seguito di richiesta del soggetto interessato, siano trascorsi meno di 12 mesi.
Inoltre, se il revisore non ha assunto un incarico entro 2 anni dalla data di conclusione del corso di formazione e aggiornamento in esame, il corso stesso resta privo di effetti.
Elemento importante della nuova disciplina è quello che attiene alla decorrenza degli obblighi formativi.
Come si ricorderà, il DM n. 16/2013 entrerà in vigore il 7 marzo 2013. Tuttavia, per espressa disposizione normativa, gli obblighi di formazione recati dal DM n. 16/2013 in esame si applicheranno soltanto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sulla formazione continua emanato ai sensi dell’art. 5 del DLgs. n. 39/2010.
Tutto fermo, quindi, fino a che il Ministero non avrà stabilito le modalità di svolgimento dei corsi.
A tal fine, si ricorda che una bozza del decreto sulla formazione continua è stata pubblicata sul sito Internet www.rgs.mef.gov.it in data 4 luglio 2011 e sottoposta a consultazione fino al 31 luglio 2011. Ad oggi non si conoscono i tempi per la pubblicazione definitiva, anche se la stessa dovrebbe avvenire in tempi brevi.
Infine, il DM n. 16/2013 ha disciplinato il passaggio dall’elenco dei revisori attivi alla Sezione inattivi. In questo caso, il MEF dà comunicazione ai soggetti inseriti nell’elenco dei revisori attivi, per i quali ricorrono i presupposti per l’iscrizione nella Sezione inattivi, dell’avvio del procedimento di collocamento in tale ultima Sezione.
Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione senza che il soggetto interessato abbia prodotto idonea documentazione circa l’insussistenza delle condizioni previste, il Ministero dispone il passaggio.
Fonte: Eutekne autore Silvia Latorraca

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