Gestione della mediazione fiscale senza alcun confronto costruttivo

Talvolta chi propone la mediazione è il medesimo soggetto che firma la costituzione in giudizio
Una delle questioni che il prossimo Esecutivo dovrà auspicabilmente considerare è l’attuale gestione della fase di mediazione fiscale.
Come ribadito in un recente intervento, appare necessario prevedere un intervento normativo che inibisca all’Agenzia delle Entrate di essere mediatrice di se stessa (si veda “Agenda del Fisco dai piccoli interventi alla riforma vera e propria” del 12 marzo 2013).
Ora, sono state instaurate le prime procedure di mediazione e, talvolta, il modus operandi, si concretizza nel “mettere nell’angolo” il contribuente, per i motivi seguenti che proviamo a riepilogare.
Se il Fisco notifica un atto di accertamento del valore sino a 20.000 euro, non è possibile presentare direttamente il ricorso, siccome ci va il reclamo, che può contenere una proposta di mediazione.
La fase di mediazione dovrebbe essere espressione di un confronto costruttivo tra le parti, ove si cerca di pervenire ad una soluzione stragiudiziale: in altri termini, il contribuente spiega le proprie doglianze nel reclamo e l’Agenzia delle Entrate, nella proposta di mediazione, deve specificare il perché queste sono infondate e in che modo è possibile definire stragiudizialmente la controversia.
In alcune “proposte di mediazione” che ci sono state segnalate, l’Ufficio, sinteticamente, rigetta i motivi sollevati nel reclamo e propone la “mediazione a zero” che non prevede, quindi, alcuna negoziazione della pretesa e comporta la sola riduzione delle sanzioni al 40%. La motivazione del rigetto delle doglianze del contribuente è assolutamente assente.
Ma vi è di più. Nell’atto è anche specificato che se il contribuente, anziché accettare la “mediazione a zero”, si costituisce in giudizio, ci sarà, in caso di soccombenza, la condanna alle spese maggiorate del 50%.
Il Fisco non può essere il mediatore di se stesso.
La domanda che segue è ovvia: questo comportamento è sintomatico di un confronto costruttivo tra le parti?
La questione che desta più perplessità concerne, come anticipato, il fatto che l’Agenzia delle Entrate sia mediatrice di se stessa.
L’art. 17-bis del DLgs. 546/92 impone che le strutture deputate all’esame della fase di mediazione siano diverse da quelle che hanno curato l’istruttoria sulla formazione dell’atto reclamato.
Così, in alcuni casi che i lettori ci hanno sottoposto, incredibilmente, la persona fisica che sottoscrive la proposta di mediazione ha lo stesso nome e cognome di quella che sottoscrive il successivo atto di controdeduzione.
Allora, il dato normativo è di certo rispettato, in quanto chi esamina la mediazione non è chi ha curato l’istruttoria, ma se poi questo è lo stesso che predispone le controdeduzioni, sembra arduo affermare che si tratta di mediazione.
Quanto riportato non fa altro che avvalorare la tesi, più volte sostenuta su questo giornale, che la fase di mediazione è stata creata con lo scopo di evitare il contenzioso, a prescindere dalla fondatezza della pretesa.
Non può sussistere alcun confronto costruttivo tra le parti se chi forma la proposta di mediazione (se così la vogliamo chiamare, visto che a volte non si media su nulla, ma si propone il solo sconto sulle sanzioni) è non lo stesso organo, ma addirittura la stessa persona fisica che poi firma le controdeduzioni.
Fonte: Eutekne autore Alfio Cissello

Commenti