Immobili rivalutati, nel bilancio 2012 va ridotto il fondo per imposte differite

Riduzione pari alle aliquote IRES e IRAP sulla quota di ammortamento eccedente quella deducibile e rilevazione della fiscalità anticipata
L’art. 15, comma 16 e ss. del DL n. 185/2008 aveva riconosciuto alle imprese di rivalutare i beni immobili di proprietà, nel bilancio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ovvero quello dell’anno 2008 per i contribuenti “solari”, secondo due modalità alternative: una esclusivamente civilistica, diretta ad un mero accrescimento del grado di patrimonializzazione aziendale, ed un’altra con effetti fiscali – previo assoggettamento ad imposta sostitutiva dei maggiori valori iscritti – differiti al 5° periodo d’imposta successivo, ovvero dal 2013 per il calcolo degli ammortamenti deducibili, e dal 6° per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni di realizzo del bene rivalutato.
L’Agenzia delle Entrate aveva, poi, precisato che il differimento previsto per gli ammortamenti doveva intendersi efficace anche per la quantificazione delle spese di manutenzione e riparazione deducibili (circ. n. 8/2009, § 2.3). Conseguentemente, con riferimento al bilancio 2012, analogamente ai precedenti esercizi, l’iscrizione del maggior valore sull’immobile continua a rilevare ai soli fini contabili – a prescindere dalla tipologia di rivalutazione effettuata (solo civilistica o con effetti fiscali differiti) – in quanto il costo fiscale è quello ante rivalutazione: in altri termini, gli ammortamenti sugli immobili rivalutati, imputati alla voce B)10)b) del Conto economico, eccedono quelli fiscalmente ammessi, generando, quindi, un disallineamento tra valori civilisti e tributari.
Si pone, pertanto, la necessità, per il redattore del bilancio, di valutare se sussistono i presupposti per la registrazione riguardanti la fiscalità differita o anticipata. A questo proposito, la corretta condotta contabile è condizionata dal comportamento assunto nel bilancio della rivalutazione, ovvero dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
Nel caso di rivalutazione esclusivamente civilistica, l’OIC – con il documento interpretativo di legge n. 3/2009 (§ 3.2.3.2.) – aveva raccomandato la costituzione del fondo imposte differite corrispondente all’iniziale scostamento civilistico fiscale, senza transitare a Conto economico, bensì imputando la contropartita dello stesso in diminuzione della riserva di rivalutazione: era stato, inoltre, osservato che tale disallineamento si sarebbe, poi, riassorbito, progressivamente, negli esercizi successivi, per effetto del calcolo delle quote di ammortamento, delle rettifiche di valore e dell’eventuale realizzo del bene.
Conseguentemente, nel bilancio 2012 – analogamente a quello dei precedenti periodi amministrativi 2009, 2010 e 2011 – è necessario ridurre tale fondo (voce B)2) dello stato passivo), in misura pari alle aliquote IRES e IRAP applicate alla quota di ammortamento dell’immobile rivalutato eccedente quella fiscalmente deducibile, da imputare alla voce 22) del Conto economico.
Nel caso della rivalutazione con effetti fiscali differiti, l’ammortamento civilistico dell’immobile eccedente quello fiscalmente ammesso comporta l’emersione di un costo temporaneamente indeducibile, suscettibile, in termini generali, di dare luogo alla rilevazione delle imposte anticipate.
A questo proposito, si osservi, tuttavia, che dal 2013 il costo civilistico rivalutato è allineato a quello fiscale, ovvero – a parità di aliquota contabile e tributaria – gli ammortamenti imputati a Conto economico saranno interamente deducibili: in altri termini, gli ammortamenti civilistici eccedenti del 2009-2012 potranno essere recuperati, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, soltanto dopo che sarà giunto al termine il processo di ammortamento civilistico e, quindi, residuerà ancora una parte di quello fiscale. Ciò, anche in virtù del pluridecennale periodo di ammortamento degli immobili, dovrebbe indurre il redattore del bilancio a ritenere che non sussista la ragionevole certezza, richiesta dall’OIC 25 per la rilevazione delle imposte anticipate, che nei (lontani) periodi d’imposta futuri – in cui saranno fiscalmente rilevanti tali quote di ammortamento – la società disponga di redditi imponibili sufficientemente capienti per dedurre tali costi.
Fiscalità differita e anticipata da stornare se l’immobile è stato ceduto
Si segnala, infine, che, qualora l’immobile rivalutato sia stato ceduto – o assegnato ai soci, o trasferito in base ad operazioni fiscalmente non neutrali (circ. n. 18/2006, § 1.3) – nel corso dell’esercizio 2012, è necessario stornare la relativa fiscalità differita ed anticipata, nonché determinare la relativa plusvalenza contabile, differente da quella fiscale di cui all’art. 86 del TUIR, in quanto il corrispettivo di realizzo è posto a confronto con due diverse configurazioni di costo: contabile rivalutato, nel primo caso, e ante rivalutazione, nella seconda ipotesi.
Fonte: Eutekne autore Michele BANA 

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