Iva e Società in perdita: no alle compensazioni del credito
Premessa – Per le società in perdita sistematica il divieto di compensazione del credito IVA scatta con riferimento al credito derivante dalla dichiarazione dell’anno successivo al triennio di osservazione. Conseguentemente, con riferimento alle perdite triennali 2009 – 2011, le limitazioni all’utilizzo del credito annuale IVA opereranno in riferimento al credito annuale IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2012. Ciò comporta che, nel caso specifico, il divieto di utilizzo del credito decorre dall’1.1.2013 e riguarda il credito IVA 2012. 
Limiti per società di comodo - Non c'è solo il rischio di dover pagare le imposte sulla base di una maxi-aliquota Ires (del 38% rispetto a quella ordinaria del 27,5%). Uno degli ulteriori effetti penalizzanti associati allo status di società di comodo è la limitazione all'utilizzo del credito Iva maturato in esercizi precedenti. Se l'Amministrazione Finanziaria ritiene un contribuente una finta società infatti il credito Iva non può essere richiesto a rimborso e neanche utilizzato in compensazione per saldare altri debiti tributari. 
Credito Iva - Lo status di comodo limita, infatti, l'utilizzo del credito Iva, prima in termini di compensazione, per arrivare eventualmente alla sua perdita. Un punto non chiarito dalla recente prassi sulle società in perdita sistemica riguardava il momento a partire dal quale il credito Iva non potesse più essere utilizzato in compensazione orizzontale, ma solo Iva da Iva. Astrattamente la perdita triennale porrebbe la società nello status di comodo a partire dal quarto anno (il 2012). Ma non è scontato che tale situazione si proponga a consuntivo. Secondo l’interpretazione maggioritaria, avrebbe dovuto valere la regola per cui le limitazioni operano a partire dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui si è diventati di comodo (si veda la circolare 25/E/2007). 
Agenzia delle Entrate – A confermare tale interpretazione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate che con le risposte date nel corso dell’incontro con la stampa specializzata lo scorso 30 gennaio (Telefisco 2013) ha confermato che le limitazioni all’utilizzo dell’eccedenza annuale IVA a credito di cui all’art. 30, c. 4, 1° periodo L. n. 724/1994 si riferiscono al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta relativamente al quale non è stato superato il c.d. test di operatività. 
Perdita sistemica - Con riferimento alle società in perdita sistematica, la circostanza che si siano verificati 3 periodi di imposta consecutivi in perdita fiscale concretizza il presupposto per applicare la disciplina delle società “di comodo” a decorrere dal 4° periodo di imposta successivo, anche ai fini delle limitazioni all’utilizzo del credito IVA di cui al richiamato c. 4, 1° periodo. Pertanto, tali limitazioni si riferiscono all’eccedenza relativa al periodo d’imposta in cui trova applicazione la disciplina sulle società “di comodo”. Conseguentemente, con riferimento alle perdite triennali 2009 – 2011, le limitazioni all’utilizzo del credito annuale IVA opereranno in riferimento al credito annuale IVA emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2012. 
Credito 2011 - Rimangono al contrario valide le compensazioni eseguite durante il 2012 con riguardo all'eccedenza Iva dell'anno precedente (ultimo del triennio di osservazione). Inoltre è possibile continuare a utilizzare il credito dell'anno 2011 (identificato, in sede di compilazione del modello F24, con il codice tributo “6099” e con l'anno 2011) sino al momento di effettiva presentazione della dichiarazione Iva del periodo 2012.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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