Articolo sole 24 ore -- La quota di ricchezza nell'anno si manifesta nei saldi iniziali e finali ma il dato non può essere utilizzato per il sintetico

La quota di risparmio dell'anno rilevante ai fini del redditometro potrebbe essere desunta dalla nuova comunicazione integrativa annuale dei rapporti finanziari, ma tale eventuale utilizzo appare in contrasto con le norme di legge.
Il saldo iniziale
Occorre partire dalla constatazione che dalla comunicazione annuale dei rapporti finanziari si desume (anche) il saldo iniziale dell'anno e quello finale del rapporto intrattenuto con l'intermediario finanziario. 
Pertanto, la differenza positiva tra i due valori, relativa, ad esempio, a un rapporto di deposito titoli (ma anche ad un semplice conto corrente) può identificare la quota di risparmio dell'anno attribuibile al contribuente ai fini del redditometro.
Infatti, il decreto di attuazione di quest'ultimo (Dm 24 dicembre 2012) ha stabilito che, oltre alle spese effettive e a quelle figurative (date generalmente dalla spesa media Istat), si debba considerare anche la quota di risparmio dell'anno. Sulla rilevanza di quest'ultima ai fini del redditometro permangono, tuttavia, dei dubbi. Infatti, la norma (articolo 38, comma 4, del Dpr 600/1973) stabilisce che ai fini della determinazione sintetica del reddito si tiene conto delle spese effettive sostenute dal contribuente. 
La norma prevede ulteriormente (comma 5 dell'articolo 38) che si possa tenere conto anche del contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato con apposito decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze. Questo decreto è quello, appunto, del redditometro, il quale stabilisce che l'elemento indicativo di capacità contributiva è dato dalla spesa effettiva sostenuta dal contribuente, mentre il contenuto induttivo è dato dalla spesa media Istat (oltre che da studi socio economici, anche di settore, che rilevano però solo per aerei, barche e cavalli). 
Il sintetico puro
Dal decreto (e, in particolare, della tabella A allegata) del redditometro si può ricavare che quest'ultimo "assorbe" anche il contenuto del cosiddetto "sintetico puro" (di cui al comma 4 dell'articolo 38), nel senso che il risultato del redditometro è dato sia dalle spese effettive che da quelle figurative, quest'ultime fondate sui valori Istat, che rappresentano il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva. Le norme fanno quindi riferimento, ai fini della determinazione sintetica del reddito, alle spese effettive sostenute dal contribuente (comprese quelle per incrementi patrimoniali) e al contenuto induttivo di quest'ultime (i valori Istat).
I redditi presunti
Il decreto del redditometro ha previsto però che il reddito presunto possa essere dato anche dalla quota di risparmio dell'anno, oggi riscontrabile dalla nuova comunicazione integrativa dei rapporti finanziari. Tuttavia, la previsione del decreto attuativo che considera anche la quota di risparmio sembra essere in contrasto con la norma primaria, la quale demanda al decreto di attuazione solamente per individuare il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva.
Ma la quota di risparmio dell'anno non è né un elemento di capacità contributiva, visto che questo è stato identificato dallo stesso decreto nella spesa, né ai risparmi può essere attribuito un valore induttivo, considerando che si tratta di un dato certo. 
Dubbi di legittimità
Pertanto, la sensazione è che la parte del decreto del redditometro che individua la quota di risparmio dell'anno come fonte di reddito presunto sia illegittima - in quanto non prevista dalla norma primaria - e prima o poi la Consulta potrebbe essere chiamata a pronunciarsi sulla vicenda.
Andrebbe comunque considerato che la nuova comunicazione integrativa delle movimentazioni finanziarie all'Anagrafe può essere utilizzata esclusivamente per l'elaborazione di specifiche liste di contribuenti da sottoporre a controllo. Conseguentemente, la quota di risparmio dell'anno rilevante ai fini del redditometro non potrebbe essere ricavata dalla nuova comunicazione.
I principi
01|REDDITI PRESUNTI
Ai fini del redditometro viene previsto che rilevi per la determinazione presunta del reddito anche la quota di risparmio dell'anno; tale previsione sembra in contrasto con la norma che demanda ad un decreto l'attuazione del redditometro, visto che si fa riferimento al contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva . 
02|I RISPARMI
La quota di risparmio dell'anno non può rappresentare alcun contenuto induttivo. La quota di risparmio dell'anno non può essere nemmeno individuata dalla nuova comunicazione integrativa dei rapporti all'anagrafe, visto che questa comunicazione può essere utilizzata soltanto ai fini della selezione delle posizioni da sottoporre a controllo.
Fonte: il sole 24 ore del 21/3/2013 autore Dario Deotto

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