Maggiorazione IRES del 10,5% da liquidare a saldo in UNICO 2013

La circolare 3/2013 dell’Agenzia esamina il prelievo aggiuntivo previsto per le società di comodo
La circolare n. 3 dell’Agenzia delle Entrate, diramata ieri, 4 marzo 2013, esamina i principali aspetti della maggiorazione IRES del 10,5% per le società di comodo introdotta dall’art. 2, comma 36-quinquies del DL 138/2011, confermando per lo più sia gli orientamenti dottrinali formatisi sulla materia, sia l’impostazione assunta nelle istruzioni al modello UNICO 2012 SC (nel quale, si ricorda, la maggiorazione doveva essere liquidata solo in capo a determinate società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).
L’Agenzia delle Entrate conferma, in primo luogo, quanto già desumibile dalla Relazione al DL 138/2011 e dalle istruzioni alla sezione XX del quadro RQ di UNICO 2012 SC, ovvero il fatto che sono soggette alla maggiorazione IRES sia le “vecchie” società non operative, i cui ricavi sono inferiori a quelli minimi presunti, sia le “nuove” società in perdita sistematica.
Come già rilevato dalla circolare CNDCEC n. 25/IR del 31 ottobre 2011, la maggiorazione è applicata su tutto il reddito imponibile della società, e non sulla sola eventuale eccedenza rispetto al reddito effettivamente prodotto.
Anche in questo caso, la circolare conferma il principio contenuto nelle istruzioni al modello UNICO 2012 SC, secondo cui è possibile ridurre la base imponibile del prelievo aggiuntivo utilizzando perdite fiscali pregresse, sia pure nel limite della quota di reddito che eccede quello minimo presunto di cui all’art. 30, comma 3 della L. 724/94 (e tenendo conto del limite dell’80% previsto dall’art. 84 del TUIR). Ciò è, naturalmente, possibile se esiste questa eccedenza; nel caso contrario, in cui il reddito è adeguato al minimo, è questo valore – assunto al netto delle agevolazioni e delle riduzioni spettanti (es. 95% dei dividendi e delle plusvalenze esclusi da tassazione o esenti) – quello a cui applicare la maggiorazione del 10,5%.
Alcuni chiarimenti specifici riguardano le società che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR) o per il consolidato (artt. 117 e seguenti del TUIR).
Nel primo caso, l’art. 2, comma 36-octies del DL 138/2011 prevede che le società, se hanno esercitato l’opzione in qualità di partecipate, sono tenute ad assoggettare in modo autonomo il proprio reddito alla maggiorazione; nel diverso caso in cui l’opzione sia stata esercitata in qualità di soci partecipanti, esse assoggettano alla maggiorazione il proprio reddito imponibile senza tenere conto del reddito imputato dalle partecipate.
In sostanza, la maggiorazione è vista quale imposta a sé, che la società assolve se si qualifica come società di comodo, senza riflessi sull’IRES: se è di comodo la partecipata, essa versa la maggiorazione in modo autonomo, trasferendo invece il reddito imponibile IRES sul quale i soci versano l’imposta (e solo quella), mentre se è di comodo il socio, esso versa la maggiorazione sul proprio reddito, operando invece il cumulo tra il proprio reddito e quello imputato per trasparenza ai soli fini dell’IRES.
Per quanto riguarda le società di capitali che hanno optato per il consolidato fiscale, l’art. 2, comma 36-sexies del DL 138/2011 prevede che esse siano tenute ad assoggettare in modo autonomo il proprio reddito imponibile alla maggiorazione e a provvedere al versamento della relativa imposta. In sostanza, la maggiorazione è sempre dovuta a livello di società stand alone, mentre il cumulo tra redditi e perdite è effettuato in capo alla controllante ai fini della determinazione dell’IRES di gruppo.
Versamento degli acconti 2013 con metodo storico o previsionale
Per quanto riguarda i versamenti da effettuare in UNICO 2013, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2012 è il primo periodo d’imposta in cui è liquidato il saldo del nuovo tributo (non altrettanto si può, invece, dire per gli acconti, che più imprese hanno già versato nel corso del 2012 visti gli obblighi di ricalcolo disposti dal decreto legge); ai fini degli acconti dovuti per il 2013, si potranno utilizzare il metodo storico ovvero quello previsionale (quest’ultimo, naturalmente, verrà privilegiato dalle società che sfuggiranno alle “tenaglie” di queste disposizioni per il 2013 medesimo).
Benché la tematica non sia stata trattata dalla circolare 3/2013, va ricordato che la maggiorazione IRES è liquidata nella sezione XVIII del quadro RQ di UNICO 2013 SC. Le stesse istruzioni al modello prevedono la possibilità di scomputare dalla maggiorazione dovuta le ritenute, le detrazioni e i crediti d’imposta, per la parte non utilizzata nel quadro RN a riduzione dell’IRES “vera e propria”.
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO

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