MOL: nessuna penalizzazione se è positivo

La normativa delle società in perdita sistemica si applica dal periodo di imposta 2012 se alternativamente: 
a. le società hanno dichiarato perdite fiscali per i periodi di imposta 2009, 2010 e 2011 (UNICO 2010, 2011 e 2012); 
b. nei suddetti tre periodi di imposta due dichiarazioni si sono chiuse con perdite fiscali e la terza con un reddito inferiore a quello minimo. 
Di tale elemento si dovrà tener conto nel calcolo delle imposte nel bilancio 2012, con la necessità di stanziare l'Ires sul reddito minimo delle società di comodo oltre all'addizionale del 10,5%.
La verifica delle perdite – Pe verificare l’esistenza di una perdita, come chiarito dall’Amministrazione Finanziaria nella recente C.M. 1/E/2013, si dovrà far riferimento al "reddito dichiarato", ovvero al reddito ai fini Ires del periodo d'imposta come risultante dalla relativa dichiarazione, cioè al reddito complessivo al lordo dell'utilizzo delle eventuali perdite dei precedenti esercizi. 
Non rileva altresì l’eventuale adeguamento al reddito minimo da parte degli enti non operativi. 
La disapplicazione automatica – Per evitare l’assoggettamento alla normativa in esame, si rende necessario verificare l’esistenza di una della cause disapplicative elencate nel provvedimento dell'11 giugno 2012.
Qualora si riscontrasse l’esistenza di una delle cause disapplicative elencate nel citato documento di prassi, in almeno uno dei tre esercizi osservati, quell'esercizio si considera chiuso con risultato positivo, facendo venir meno la condizione per l’applicazione dell’istituto. 
Il Mol positivo – Tra le cause oggettive di disapplicazione introdotte dal Provv. dell’11 giugno 2012, vi rientra la disapplicazione per le società che conseguono un margine operativo lordo positivo, ove il MOL è pari alla differenza tra il valore della produzione (lett. A] del Conto economico) e i costi della produzione (lett. B) del Conto economico al netto di ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della lett. B). I dati sono quelli del conto economico civilistico, senza dunque alcun impatto derivante dalla diversa deducibilità fiscale. 
Il calcolo del MOL – L’Amministrazione Finanziaria, nella R.M. 107/E/2012, ha chiarito che, nel calcolo del MOL, oltre ad ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni, vanno neutralizzati, tra i costi della produzione, anche i canoni di leasing. 
Assenza cause disapplicative – In assenza di cause disapplicative si dovrà presentare interpello, il cui termine di presentazione è fissato alla fine di giugno, ma che per ovvie ragioni (approvazione bilancio) sarà bene anticipare. 
Conclusioni – Se il MOL è positivo, la società, a prescindere dal fatto che possa aver dichiarato una perdita fiscale, fuoriesce dal regime fiscale di sfavore ed è da considerarsi esclusa dall’applicazione del regime delle società di comodo. Anche i periodi d’imposta che rientrano nel monitoraggio triennale sono esclusi dal computo laddove, anche su uno solo dei periodi d’imposta, si sia realizzato un MOL positivo a prescindere dall’entità del risultato in questione (pari a 1 euro o a 1 milione di euro). Qualora si dovesse riscontrare un MOL positivo nel bilancio 2012 si è esonerati dalla norma per i prossimi tre esercizi.
Fonte: Fiscal focus autore: Gioacchino De Pasquale

Commenti