Nuova Iva per cassa al primo test in dichiarazione

I contribuenti che hanno adottato il regime già dal 1° dicembre 2012 dovranno ricordarsi di barrare la casella «1» del rigo VO15 nel quadro VO del modello Iva 2013. 
L'opzione è vincolante fino alla revoca e comunque per almeno un triennio. Quindi chi ha già applicato dall'ultimo mese dello scorso anno le regole di esigibilità e di detrazione previste dal nuovo regime resterà nel regime come minimo fino al 2014, salvo che debba uscirne prima a causa del superamento del limite di due milioni di euro di volume di affari sancito dal l'articolo 32-bis, comma 1, del Dl 83/2012. 
Chi, invece, ha scelto il regime a partire dal gennaio di quest'anno dovrà ricordarsi di comunicare l'adesione all'opzione nel modello Iva 2014, riferito all'anno d'imposta 2013. In attesa della presentazione di tale dichiarazione, la legittimità del l'applicazione del regime sarà desumibile dal comportamento concludente del contribuente così come stabilito dal Dpr 442/1997. L'applicabilità al l'esercizio dell'opzione per l'Iva per cassa è stata, infatti, confermata nell'articolo 1 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 21 novembre scorso. 
La durata
A regime l'opzione ha effetto – come prevede l'articolo 6 del Dm attuativo del Mef del l'11 ottobre scorso – a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata o dalla data di avvio dell'attività per i soggetti che abbiano iniziato in corso d'anno. Anche per questi ultimi l'opzione dovrà essere comunicata nella dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta nel quale è iniziata l'attività (circolare 44/E/2012). Ai sensi dell'articolo 2 del Dpr 442/1997, infatti, le opzioni e le revoche previste in materia di Iva non devono essere comunicate in sede di inizio attività ma esclusivamente, tenuto conto del comportamento concludente assunto durante l'anno dal contribuente, mediante l'utilizzo del quadro VO della dichiarazione annuale Iva. 
Con riferimento alla durata del regime, alla scadenza del triennio l'opzione si rinnoverà tacitamente di anno in anno a meno che il contribuente non la revochi espressamente nella prima dichiarazione annuale Iva presentata successivamente alla scelta di "uscire". Facciamo un esempio. Il contribuente che applica il regime dal 2013 resterà vincolato dalla sua scelta fino all'anno 2015 mentre dall'anno successivo potrà valutare nuovamente se restare o meno nell'Iva per cassa. Dalla lettura dell'articolo 3.2 del provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 21 novembre 2012, si ritiene che l'eventuale revoca del regime, decisa a gennaio 2016, debba essere comunicata nella dichiarazione Iva 2016 relativa all'anno d'imposta 2015 («prima dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata successivamente alla scelta effettuata»). 
Gli aspetti da verificare
Considerando il meccanismo dell'Iva per cassa, ogni volta che bisogna prendere una decisione in merito all'opportunità di esercitare o di revocare l'opzione è opportuno fare attenzione ai cambiamenti normativi o ai chiarimenti di prassi che possono incidere sul funzionamento del regime. Così è necessario tener conto che – a decorrere dal 1° gennaio 2013 – sono entrate a far parte del volume d'affari anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fuori campo Iva per mancanza del requisito territoriale (articolo da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972). Tale modifica può incidere sul superamento del limite massimo del volume d'affari fissato in due milioni di euro e dunque sia sulla possibilità di accedere al regime sia sul l'eventuale fuoriuscita obbligata dallo stesso. 
In occasione della decisione sull'ingresso o sulla fuoriuscita dal regime (qualora sia possibile per maturazione del triennio di permanenza minima), oltre ai fattori "esterni", vanno ponderati con attenzione anche i fattori "interni". Si tratta degli aspetti connessi alle caratteristiche e alla composizione delle operazioni attive e passive: rilevanza delle operazioni attive verso i privati e degli acquisti assoggettati al l'Iva con il meccanismo dell'inversione contabile. 
L'esempio L'ADESIONE AL REGIME OPZIONALE
La società Gamma liquida l'Iva mensilmente, ha optato per l'Iva per cassa dal 1° dicembre 2012 e da allora ha effettuato le seguenti operazioni: 
il 10 dicembre 2012 ha emesso una fattura alla società Alfa con imponibile pari a 100, Iva pari a 21, e annotazione «Operazione con Iva per cassa ai sensi dell'articolo 32-bis del Dl 83/2012»;
il 21 dicembre 2012 ha ricevuto una fattura emessa in tale data dalla società Beta con imponibile pari a 60, Iva pari 12,6;
il 10 gennaio 2013 ha incassato la fattura emessa alla società Alfa e paga quella ricevuta dalla società Beta
IL CONTENUTO DELLE OPERAZIONI
Nella liquidazione del mese di dicembre 2012 non sono confluiti né l'Iva a debito riferita alla fattura attiva emessa da Gamma ad Alfa né l'Iva a credito riferita alla fattura passiva emessa da Beta a Gamma
Nella liquidazione del mese di gennaio 2013 sono confluiti l'Iva a debito (21) riferita alla fattura attiva emessa da Gamma ad Alfa incassata nel mese e l'Iva a credito (12,6) riferita alla fattura passiva emessa da Beta a Gamma pagata nel mese
Al 16 febbraio 2013 la società ha versato il saldo della liquidazione riferita al mese di gennaio 
pari a 8,4
LE INDICAZIONI NEL MODELLO 2013
Nel modello Iva 2013 (relativo all'anno d'imposta 2012) la società Gamma deve:
barrare la casella «1» del rigo VO15 per comunicare l'opzione per l'Iva per cassa che resterà valida 
fino alla revoca e come minimo fino all'anno 2014 
(salvo fuoriuscita per superamento del limite)
Fonte: Il sole 24 ore 4/3/2013

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