Per gli occasionali libero accesso ai minimi

È irrilevante, sia prima che dopo l’accesso al regime agevolato, lo svolgimento di attività occasionali produttive di redditi diversi
Il rapporto esistente tra il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile (o “nuovi minimi”) e le attività occasionali è una questione che ricorre con una certa frequenza nell’attività professionale.
I primi chiarimenti sul tema erano stati resi con riferimento al regime delle nuove iniziative produttive (L. 388/2000), i cui requisiti di accesso sono, per una parte, analoghi a quelli dei “nuovi minimi”.
Il conseguimento di redditi per prestazioni occasionali assume rilevanza rispetto:
- al requisito della novità dell’attività intrapresa rispetto ai tre anni precedenti;
- al requisito della mera prosecuzione dell’attività “agevolata” con altra (di lavoro dipendente o autonomo) svolta in precedenza.
L’Agenzia delle Entrate aveva affrontato la tematica con la ris. 26 agosto 2009 n. 239, prendendo in esame la situazione di un contribuente che aveva svolto la professione di “autore intermediale” con contratto di collaborazione a progetto e, successivamente, aveva intrapreso un’attività di lavoro autonomo come “blogger”, per la quale aveva aderito al “forfettino”. I compensi derivanti dalla collaborazione erano stati dichiarati come redditi diversi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale.
Relativamente al requisito della novità, veniva precisato che non è preclusa la fruizione del regime da parte del soggetto che, prima dell’avvio dell’attività, abbia svolto un’attività professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo occasionale, qualificabile come reddito diverso ai sensi dell’art. 67 del TUIR.
Infatti, il riferimento normativo all’“attività artistica o professionale, ovvero d’impresa” rinvia alla nozione di esercizio in forma abituale di “arti e professioni” o di “imprese commerciali”, senza alcun riferimento alle attività commerciali e di lavoro autonomo svolte in forma occasionale (di cui, rispettivamente, alle lettere i) e l) dell’art. 67 del TUIR).
Sotto il secondo profilo, l’Agenzia delle Entrate non si era espressa in modo chiaro, affermando che, per escludere che la nuova attività “agevolata” costituisca mera prosecuzione di quella precedentemente esercitata, ancorché in forma occasionale, occorreva avere riguardo ai contenuti effettivi di entrambe le attività, sulla base di “valutazioni di ordine fattuale”. Dal che poteva insinuarsi il dubbio che l’aver svolto attività occasionale potesse in qualche modo precludere l’accesso al regime agevolato.
La mera prosecuzione della precedente attività non è integrata
Tale situazione di incertezza è stata definitivamente risolta con la circolare 30 maggio 2012, n. 17 (§ 2.2.2), con cui l’Agenzia delle Entrate ha sancito che non integra gli estremi della “mera prosecuzione” la circostanza di aver svolto, nell’anno precedente, prestazioni occasionali, purché le stesse siano produttive di redditi diversi, ai sensi dell’art. 67 del TUIR.
Da ultimo si ricorda che i compensi per le attività occasionali qualificabili come redditi diversi non assumono rilievo neppure dopo l’accesso al regime; infatti questi sono esclusi dal computo del limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi (come precisato dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate del 26 febbraio 2008 n. 13, § 1.9), il cui eventuale superamento deve essere verificato di anno in anno.
Fonte: Eutekne autore Paola RIVETTI

Commenti