Per i «minimi» l'Iva è costo deducibile

Quando la rettifica della detrazione è a favore determina una sopravvenienza che risulta tassabile
Il passaggio dal regime dei minimi al regime normale Iva, o il passaggio al contrario, ha effetti ai fini del calcolo Iva sulle merci e sui beni strumentali. E su questo chiede lumi Arianna Sena. Al riguardo, valgono i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate, con la circolare 13/E del 26 febbraio 2008. In questo documento, al punto 2.3 «deducibilità dell'imposta rettificata ai fini delle imposte dirette», si legge che, a norma del comma 101, dell'articolo 1, legge 244/2007, «l'applicazione del regime dei contribuenti minimi comporta la rettifica della detrazione ai sensi dell'articolo 19bis2 del Dpr 633/1972. La relativa imposta deve essere versata in unica soluzione o in cinque rate annuali di pari importo».
L'Iva versata costituisce costo deducibile per il contribuente minimo. L'Iva, infatti, può essere assimilata, quanto al suo trattamento ai fini delle imposte dirette, all'Iva assolta dal contribuente minimo sugli acquisti che, in quanto non detraibile in costanza di regime, rappresenta un costo deducibile. È inoltre previsto che la rettifica della detrazione va fatta pure in caso di passaggio al regime ordinario nella dichiarazione annuale relativa all'anno dal quale trova applicazione tale regime, tenendone conto nel versamento a saldo dell'Iva relativa a tale anno. In questo caso, la rettifica – in aumento - dell'Iva detraibile determina una sopravvenienza che rileverà ai fini delle imposte dirette. L'agente di commercio, che ha acquistato un'autovettura nel 2011, in regime dei minimi, a norma dell'articolo 1, commi da 96 a 117, legge 244/2007, senza poter detrarre l'Iva, essendo passato al regime super semplificato dal 2012, cosiddetto ex minimo, può recuperare i quattro quinti dell'Iva indicata in fattura, se si tratta di auto esclusivamente usata nell'attività d'impresa. I contribuenti, in possesso dei requisiti per essere "minimi", ma esclusi dai superminimi con il forfait del 5% (articolo 27, Dl 98/2011) applicabile a partire dal 2012, possono beneficiare del regime contabile super semplificato per tutti gli anni in cui manterranno i requisiti di legge per applicare il regime super semplificato. I vecchi minimi, piccoli imprenditori, che dal 2012 abbandonano il regime forfetario, abbandonano pure il criterio di cassa, che hanno applicato in vigenza del regime dei minimi.
Ne consegue che: i componenti negativi, dedotti in vigenza del regime dei minimi con il criterio di cassa, non possono essere dedotti, anche se di competenza, quando si applica il regime di determinazione ordinaria del reddito, cioè ricavi meno costi; invece, i componenti negativi, non dedotti in vigenza del regime dei minimi perché non sono stati pagati, possono essere dedotti, anche se non sono di competenza, quando si applica il regime di determinazione ordinaria del reddito, cioè ricavi meno costi. Le stesse regole valgono per i componenti positivi.
Il sole 24 ore del 14/3/2013 autori Salvina Morina Tonino Morina

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