Per la responsabilità negli appalti, determinante il tipo contrattuale

Nella realtà risulta difficile individuare con esattezza i rapporti contrattuali riconducibili all’appalto
La circolare Agenzia delle Entrate n. 2/2013, in materia di responsabilità in ambito fiscale tra committente, appaltatore e subappaltatore, ha tra l’altro precisato che sono escluse dal campo di applicazione della disciplina le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto o subappalto di opere e servizi quali, ad esempio, gli appalti di fornitura dei beni, il contratto d’opera (art. 2222 c.c. ), il contratto di trasporto (artt. 1678 ss. c.c. ), il contratto di subfornitura disciplinato dalla L. n. 192/98, le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile.
Per verificare l’applicabilità della disciplina in questione alle fattispecie concrete, occorre, in primis, inquadrare le stesse da un punto di vista contrattuale-civilistico. È già stata messa in evidenza sulle colonne di questo quotidiano la difficoltà che gli operatori del settore incontrano nell’effettuare tale operazione, che si presenta particolarmente ostica nell’ambito delle realtà produttive/industriali ove la variegata tipologia di soggetti che ivi operano e di lavorazioni effettuate confonde i confini dei contratti d’opera, di subfornitura e dell’appalto.
In base al contratto d’opera, una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Tale figura contrattuale può trovare applicazione per numerose realtà operative tenuto conto della genericità del contenuto che può assumere l’opera o il servizio oggetto del contratto. Ciò differenzia tale contratto dalla subfornitura, ex L. 192/98, che risulta più pertinente a realtà operanti in settori produttivi e industriali.
Nell’ambito del contratto d’opera, tuttavia, è necessario verificare la dimensione dell’impresa, in quanto la giurisprudenza è orientata nel ritenere sussistente la figura dell’appalto quando per il compimento dell’opera sia necessaria una struttura organizzativa medio-grande, avente rilevanza prevalente rispetto all’apporto personale dell’imprenditore; invece, quando l’opera viene svolta da piccole imprese con il lavoro prevalente del titolare (e/o dei familiari o di qualche collaboratore), si ricade nel contratto d’opera (cfr. Cass. 7307/2001). Quindi, solo se si soddisfano i requisiti dimensionali sopra indicati, le opere rese rientrerebbero nella tipologia contrattuale dell’appalto e, conseguentemente, sarebbe applicabile la relativa normativa.
Con il contratto di subfornitura ex L. 192/1998, il subfornitore si impegna ad effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente. La giurisprudenza ha chiarito che “Si ha subfornitura ai sensi dell’art. 1 l. n. 192 del 1998 qualora un imprenditore (committente) isoli una (o più) delle fasi in cui si articola il processo produttivo [...] per affidarla all’esterno, ad altro imprenditore, il quale, nell’eseguire la prestazione, dovrà attenersi alle indispensabili direttive di carattere tecnico impartite dal committente. La subfornitura è infatti caratterizzata dal controllo diretto ed integrale sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa committente. Progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli e prototipi sono forniti dall’impresa committente, la quale, dovendo il prodotto o servizio essere inserito nella produzione di un bene complesso, trasferisce al subfornitore il cosiddetto «know how», nel senso dell’intero patrimonio conoscitivo sul come produrre un determinato bene o servizio” (cfr. Trib. Modena 12 aprile 2012 n. 617). Invece, l’appalto viene eseguito “in maniera autonoma, con la possibilità tuttavia per il committente di esercitare una limitata sorveglianza (anche attraverso un tecnico di fiducia, il direttore dei lavori) al fine di assicurarsi la conformità dell’opera a quanto commissionato” (cfr. Trib. Bari 11 gennaio 2007 n. 51). In sostanza, l’aspetto che distingue la subfornitura dall’appalto è la soggezione tecnica del subfornitore dall’imprenditore committente.
Si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha previsto l’esclusione dalla disciplina in esame per le sole subforniture ex L. 192/1998. Viene da chiedersi (e sul punto sarebbe necessario un intervento ufficiale) se analoga esclusione possa estendersi anche:
- a quei contratti di subfornitura che rientrino come tipologia in quelli regolati dalla L. 192/98, ma che non rispettino i requisiti formali previsti dalla stessa legge (ad esempio, relativamente alla forma scritta e al contenuto del contratto);
- alle subforniture “generiche” (non trattate dalla L. 192/98).
In conclusione, considerate le difficoltà interpretative che possono presentarsi nel qualificare un rapporto concreto nell’una o nell’altra tipologia, per i casi dubbi, in via prudenziale, sarebbe preferibile effettuare comunque gli adempimenti certificativi previsti dalla disciplina in esame.
Fonte: Eutekne autore Paola RIVETTI e Massimo NEGRO  

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