Perdita civilistica oltre un terzo del capitale, ricapitalizzazione da valutare

L’adempimento è sospeso nel caso di domanda di concordato o accordo di ristrutturazione dei debiti
L’art. 2446, comma 1 c.c. stabilisce che gli amministratori della spa con modello di governance “tradizionale” – o, in caso di loro inerzia, il collegio sindacale – il cui capitale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite (ma non al di sotto del minimo legale) devono convocare, senza indugio, l’assemblea per gli opportuni provvedimenti: la medesima disposizione è prevista dall’art. 2482-bis, comma 1 c.c., con riferimento alle società a responsabilità limitata.
La sussistenza della predetta condizione quantitativa deve essere verificata rapportando al capitale sociale le perdite accumulate, risultanti dalle voci A)VIII) e A)IX) dello Stato patrimoniale passivo, al netto delle riserve esposte nelle voci da A)II) a A)VII): in alternativa, è possibile accertare se l’ammontare complessivo del patrimonio netto è inferiore a due terzi del capitale sociale (OIC 30).
La convocazione “senza indugio” dell’assemblea dovrebbe essere effettuata nel rispetto dell’art. 2631, comma 1, secondo periodo c.c., in virtù del quale – ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale stabilire la convocazione – quest’ultima si considera omessa allorché siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci. In tale sede, deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società (preferibilmente aggiornata ad una data non anteriore ai 120 giorni precedenti il giorno dell’adunanza) con le osservazioni del collegio sindacale, preventivamente depositate, in copia, presso la sede della società durante gli otto giorni che precedono l’assemblea, affinché i soci possano prenderne visione: nel corso dell’assemblea, gli amministratori devono informare i partecipanti in ordine ai fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Gli “opportuni provvedimenti” ricomprendono anche il mero aumento di capitale sociale idoneo a ridurre al di sotto di un terzo dello stesso l’incidenza delle perdite: al ricorrere di tale ipotesi, il socio sottoscrittore può eccepire in compensazione il proprio credito da finanziamento verso la partecipata senza che sia necessaria la relazione di stima prevista dal codice civile in materia di conferimento di crediti, a differenza dell’ipotesi in cui il credito del socio derivi da un’operazione di natura commerciale (in tal senso, si veda il Consiglio notarile di Milano con le massime n. 122/2011 e n. 125/2013).
Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l’assemblea che approva il bilancio di tale periodo amministrativo deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate: in mancanza, gli amministratori e i sindaci (o il revisore legale, nel caso delle srl) devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.
Qualora, per effetto delle predette perdite, il capitale sociale – oltre a risultare diminuito di oltre un terzo – scenda al di sotto del minimo legale (artt. 2327 e 2463, comma 2, n. 4) c.c.), gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contestuale aumento dello stesso, almeno sino al predetto minimo, oppure la trasformazione della società (art. 2447 c.c. per le spa e art. 2482-ter c.c. per le srl).
I predetti obblighi di capitalizzazione sono, tuttavia, sospesi – ai sensi dell’art. 182-sexies del RD n. 267/1942 – dalla data della domanda di concordato preventivo (compresa quella “in bianco” di cui all’art. 161, comma 6 L. fall.) o dell’istanza di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, o di estensione al periodo delle trattative del divieto di azioni esecutive o cautelari sui beni del debitore (art. 182-bis, comma 6 L. fall.): tale beneficio esplica i propri effetti sino all’omologazione di uno dei predetti istituti, potendo, tuttavia, assumere anche carattere permanente.
L’organo di gestione è sempre, e comunque, tenuto a convocare l’assemblea per l’assunzione dei predetti provvedimenti, ma non necessariamente i soci dovranno deliberare, se gli amministratori – a norma dell’art. 152, comma 2 L. fall., salva diversa previsione statutaria – prima dell’adunanza depositano in Tribunale una delle predette richieste: si consideri altresì che, al termine del periodo di sospensione, l’omologazione può determinare l’emersione di sopravvenienze attive da riduzione dei debiti da imputare a Conto economico (OIC 6), suscettibili di determinare un utile in corso di maturazione tale da ridurre l’incidenza delle perdite sul capitale sociale, facendo, quindi, venire definitivamente meno ogni obbligo di ricapitalizzazione.
Fonte; Eutekne autore Michele BANA

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