Articolo sole 24 ore -- Perdite su crediti senza linee guida

Deducibilità delle perdite su crediti ancora "al buio", con la conseguenza che il calcolo delle imposte 2012 da contabilizzare in bilancio sarà (anche quest'anno) forzatamente approssimativo.
Nonostante entro la settimana prossima la maggior parte delle società di captali definiranno il progetto di bilancio, per rispettare i tempi dettati dal Codice civile in vista delle assemblee di fine aprile, l'attesa circolare interpretativa sulle modifiche imposte (dal 12 agosto scorso) all'articolo 101, comma 5, Tuir dall'articolo 33, comma 5 del Dl 83/2012 non sembra alle porte, per cui eventuali chiarimenti successivi saranno tardivi.
La disposizione che ha riconosciuto sussistenti «in ogni caso» gli elementi certi e precisi necessari per la deducibilità fiscale quando (alternativamente) il credito è prescritto ovvero si tratti di credito di modesto importo (non oltre 2.500 o 5.000 euro a seconda dei casi) scaduto da almeno sei mesi, presenta diversi nodi da sciogliere, come più volte rilevato. In particolare:
va confermato che la disposizione si applica anche ai crediti che già in passato hanno assunto i requisiti oggi previsti dal legislatore, ma che, in base alle "vecchie" norme, non sono stati ancora dedotti;
va specificato che, pur in presenza del modesto importo e del trascorrere del semestre dalla scadenza di pagamento, solo nel momento in cui si ravvisano le condizioni civilistiche per la perdita essa diviene rilevante fiscalmente, situazione che ben potrebbe verificarsi anche nei periodi d'imposta successivi;
va chiarito che il «modesto importo» si misura fattura per fattura e non come saldo della scheda contabile intestata al cliente, altrimenti non si saprebbe come verificare il requisito temporale;
va esplicitato che può dedurre il componente negativo di reddito anche chi, in luogo della perdita, contabilizza un accantonamento, come è peraltro corretto fare in presenza di valutazione di un importo che, civilisticamente (principio contabile OIC 15), non è definitivamente perso, come accade invece in caso di rinuncia.
Il caso delle perdite su crediti, però, non è l'unico. Sono diverse le novità normative di questi ultimi due anni che attendono ancora di essere adeguatamente spiegate e commentate, come dimostra il tabellone pubblicato a fianco, che se pur parziale è, comunque, sufficiente a indicare un disagio informativo.
Si pensi al caso dei leasing, in particolare per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012 (articolo 4-bis, Dl 16/2012). Per il calcolo delle imposte sono, tutto sommato, sufficienti le istruzioni di Unico, ma è ben difficile che un'impresa realizzi un investimento che può costare qualche milione di euro, senza aver perfettamente chiaro in quanto tempo e con quali regole vi sarà il recupero fiscale. Ma, del resto, anche l'agevolazione Ace non ha mai avuto una circolare omogenea che trattasse le problematiche applicative.
Il problema è chiaro. Gli operatori economici hanno un orizzonte temporale delle proprie scelte che necessita di due elementi che, nel nostro Paese, sono quasi sempre difficili da trovare: un quadro normativo sufficientemente stabile, e una chiara, rapida e uniforme interpretazione dei riflessi che le novità hanno sui bilanci e sui comportamenti. E se un imprenditore è abituato a misurarsi con il rischio di impresa, rifiuta il concetto di «rischio interpretativo». Facciamo un esempio. La circolare 2/E del 1° marzo scorso ha chiarito che la "draconiana" disciplina della responsabilità sugli appalti si applica anche al di fuori dell'edilizia e anche quando non è presente alcun subappalto.
Tuttavia, poiché la norma si applica dai pagamenti realizzati dall'11 ottobre 2012, chi nel frattempo ha sposato una diversa tesi si trova a essere esposto a pesanti sanzioni. In pratica, oltre al rischio del mercato, imprese e professionisti si devono accollare anche il rischio di "giocare" senza conoscere, in anticipo, tutte le regole.
Fonte: Il sole 24 ore 22/3/2013 di Giorgio Gavelli e Massimo Sirri

Commenti