Principio di competenza e doppia imposizione

L'Agenzia delle Entrate con la C.M. 23/E/2010 ha fornito alcune delucidazioni in merito alla gestione delle controversie a seguito della violazione del principio di competenza fiscale da parte del contribuente.
Nel citato documento di prassi, viene chiarito il comportamento che il contribuente può adottare nel caso in cui l'ufficio accertatore imputi per competenza un componente negativo di reddito a un periodo d'imposta diverso da quello nel quale era stato dedotto dal contribuente.
La giurisprudenza – Il comportamento descritto nel documento di prassi in commento è frutto del recepimento di alcune sentenze della Suprema Corte che, nell’evidenziare l’inderogabilità del principio di competenza, ha affermato la possibilità, per eliminare la doppia imposizione sul medesimo componente di reddito generatasi a seguito della definitività della pretesa tributaria, per il contribuente di esercitare “l’azione di restituzione della maggior imposta indebitamente corrisposta per la mancata esposizione nell’annualità di competenza dei costi negati in relazione a diversa imputazione temporale” (Cassazione, sent. 6331/2008).
L’istanza di rimborso - L'istanza di rimborso della maggiore imposta versata relativamente a un periodo di imposta antecedente o successivo a quello oggetto di accertamento, deve essere presentata entro due anni a decorrere dalla data:
- di passaggio in giudicato della sentenza che stabilisce la legittimità del recupero del costo non di competenza, ovvero,
- in cui è divenuta definitiva, anche ad altro titolo, la pretesa dall'Amministrazione Finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica (per esempio, in caso di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento, il termine per il rimborso decorre dalla data in cui l'atto diviene definitivo, ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica).
C.M. 31/E/2012 – La C.M. 31/E/2012 interviene in merito alla definizione dei rilievi sulla competenza, ampliando le possibilità a disposizione per evitare il fenomeno della doppia imposizione.
In particolare, ai fini di tutelare i diritti del contribuente, si offrono chiarimenti riguardo all’opportunità di richiedere, nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione, la compensazione dell’imposta dovuta per il disconoscimento del costo dedotto in violazione del principio di competenza (articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir), con quella che darebbe diritto al rimborso di quanto versato nel periodo d’imposta in cui il componente doveva essere correttamente dedotto.
Giustificazioni – Le motivazioni addotte dall’Agenzia sono di natura pratica. Infatti, “in tali casi, - ricorda l’Agenzia- l’ufficio sarebbe chiamato a gestire, da un lato, il procedimento di definizione relativo alla maggiore imposta accertata (oltre sanzioni e interessi) in ragione dell’avvenuta deduzione del componente negativo in violazione del principio di competenza e dall’altro, il procedimento di rimborso, qualora attivato dal contribuente, di quanto indebitamente pagato (e relativi interessi) nel periodo d’imposta in cui avrebbe dovuto correttamente imputare e dedurre detto componente”.
Compensazione - Nell’ambito del contraddittorio, il contribuente può formulare la richiesta di compensazione, producendo altresì tutti gli elementi indispensabili all’istruttoria, nella quale l’ufficio esamina la posizione del contribuente sia per determinare l’imposta compensabile oggetto di definizione in adesione sia per verificare la compensabilità dell’imposta versata in eccedenza nel periodo d’imposta di corretta imputazione del componente negativo.
I presupposti per la compensazione sono gli stessi previsti per l’erogazione del rimborso , pertanto la compensazione non può essere effettuata in tutte le ipotesi in cui il rimborso, se richiesto, non sarebbe erogabile.
Considerazioni – I citati interventi di prassi, dunque, ampliano le possibilità del contribuente di agire per evitare una doppia imposizione sul medesimo componente di reddito, prevedendo anche la possibilità di chiedere la richiesta di compensazione in sede di adesione.
Fonte: Fiscal Focus autore Gioacchino De Pasquale

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