Quote e terreni. Per sfruttare la nuova riapertura dei termini bisogna versare l'imposta sostitutiva o la prima rata entro il prossimo 1° luglio

La rivalutazione perdona le omissioni. La mancata indicazione in Unico fa scattare le sanzioni ma non blocca l'affrancamento
Rivalutazione di quote e terreni al riparo anche in caso di mancata indicazione in Unico. L'omissione degli affrancamenti 2012 nel modello Unico di quest'anno fa scattare soltanto le sanzioni. Intanto però si avvicina la scadenza per sfruttare la nuova chance offerta dalla legge di stabilità 2013. Il prossimo 1° luglio scade il termine per asseverare la perizia di stima e versare l'intero importo o la prima rata dell'imposta sostitutiva. Qui, invece, il ritardo costa caro: chi non paga entro questa scadenza non può avvalersi del ravvedimento e perde, quindi, ogni possibilità dell'affrancamento. Mentre se il contribuente versa la prima rata e omette i successivi versamenti, la rivalutazione resta efficace ma è prevista l'iscrizione a ruolo delle rate non versate.
C'è anche un altro profilo temporale a cui prestare la massima attenzione. Le partecipazioni societarie da rivalutare non detenute in regime amministrato o gestito (e quindi si trovano nel regime dichiarativo) possono essere cedute anche prima del giuramento della perizia a condizione che si proceda all'asseverazione e al versamento della sostitutiva entro il 1° luglio. Questo perché la definizione del valore rideterminato non serve per il giorno in cui l'atto di cessione viene stipulato ma per la dichiarazione dei redditi nella quale verrà dichiarata la plusvalenza. Per i proprietari di terreni (e di quote in regime amministrato e gestito), invece, l'asseverazione della perizia deve precedere il trasferimento del l'area (si veda l'approfondimento in basso).
Le regole generali
L'articolo 1, comma 473, della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha reintrodotto la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. Possono beneficiare della rivalutazione: le persone fisiche che detengono terreni e partecipazioni al di fuori del regime d'impresa; le società semplici e i soggetti assimilati; gli enti non commerciali, con riferimento ai beni che non rientrano nell'esercizio dell'attività commerciale; i soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia.
La rivalutazione riguarda le partecipazioni societarie non quotate, qualificate o meno, e i terreni agricoli, edificabili e lottizzati, posseduti alla data del 1° gennaio 2013. La circolare 1/E/2013 (con le risposte delle Entrate fornite nell'ultima edizione di Telefisco) ha chiarito che possono essere oggetto di affrancamento anche i diritti edificatori, in quanto godono dello stesso regime pubblicitario dei diritti reali su beni immobili (tema affrontato nell'altro articolo in pagina).
Il perfezionamento
La rivalutazione si perfeziona con l'asseverazione di una perizia di stima del valore del bene alla data del 1° gennaio 2013, redatta dai professionisti abilitati, e con il versamento di un'imposta sostitutiva pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e del 2% per quelle non qualificate. La scadenza per l'asseverazione della perizia e per il versamento della sostitutiva è fissata al 30 giugno 2013 che, cadendo di domenica, slitta al 1° luglio 2013. Il pagamento può essere rateizzato fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo con maggiorazione degli interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima, in scadenza il 30 giugno 2014 e il 30 giugno 2015. I soggetti che si avvalgono della rivalutazione possono scomputare dalla sostitutiva quanto già versato in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni. Chi non compensa può chiedere il rimborso della sostitutiva già pagata, entro il termine di quarantotto mesi dalla data di versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa al nuovo affrancamento.
La dichiarazione
I contribuenti che si avvalgono della rivalutazione devono indicarne i dati nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno di perfezionamento e conservare la documentazione per esibirla all'amministrazione finanziaria in caso di richiesta. In particolare, nelle sezioni dei quadri RM e RT di Unico 2013 (riguardanti rispettivamente i terreni e le partecipazioni) vanno indicati i dati delle rivalutazioni perfezionate nel 2012. La circolare 1/E/2013 ha chiarito che la mancata indicazione in Unico non inficia il buon esito della rivalutazione. Si applica la sola sanzione prevista per le violazioni formali, da un minimo di 258 euro fino a un massimo di 2.065 euro.
LE CONSEGUENZE
Il mancato rispetto della tempistica
Diversi i quesiti arrivati a Il Mio giornale sulla questione del mancato rispetto della tempistica per asseverazione della perizia e versamento (integrale o rateizzato) della sostitutiva. Matteo Gatti chiede poi se è ammesso il ravvedimento qualora non si paghi entro il 1° luglio.
Istruzioni per l'uso
I passaggi per la rivalutazione e le possibili soluzioni ai casi più controversi
QUATTRO STEP PER L'AFFRANCAMENTO
1 LA PERIZIA
Per le partecipazioni societarie, predispongono la perizia: i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i revisori legali, i periti iscritti alle Camere di commercio
Per i terreni e i diritti edificatori sono abilitati: gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i dottori agronomi, gli agrotecnici, i periti agrari, i periti industriali edili nonché i periti iscritti alle Camere di commercio
2 L'ASSEVERAZIONE
Per la rivalutazione di quote e terreni non è sufficiente la semplice redazione della perizia di stima con la quale viene individuato il valore del bene oggetto di affrancamento
La perizia, infatti, deve essere asseverata dal professionista, che in questo modo attesta la veridicità del contenuto, presso la cancelleria del Tribunale o in alternativa negli uffici dei giudici di pace o presso un notaio
3 IL CALCOLO
L'imposta sostitutiva da versare per beneficiare dell'agevolazione varia in relazione al bene oggetto di affrancamento
L'importo dovuto con riferimento alla rivalutazione dei beni posseduti alla data del 1° gennaio 2013 è pari al 4% per i terreni e le partecipazioni qualificate e al 2% per quelle non qualificate
Queste percentuali si applicano al valore del bene risultante dalla perizia
4 IL VERSAMENTO
Il versamento della sostitutiva, dal quale si può scomputare quanto versato in precedenti affrancamenti dello stesso bene, deve essere effettuato entro il 1° luglio 2013, in un'unica soluzione o in un massimo di tre rate annuali di pari importo
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata, entro il 30 giugno 2014 e il 30 giugno 2015
Fonte Il sole 24 ore del lunedì 18/3/2013 autori Siro Giovagnoli Emanuele Re

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