Responsabilità solidale: i chiarimenti dell’Agenzia

Circolare n. 2/E del 1° Marzo 2013
Con la C.M. 2/E del 1° Marzo 2013 l’ Amministrazione Finanziaria fornisce i tanto attesi chiarimenti in materia di responsabilità fiscale nell’ambito dei contratti d’appalto e subappalto di opere e servizi, integrando la C.M. 40/E/2012 e sciogliendo alcuni dubbi interpretativi delle disposizioni contenute nell’articolo 13-ter del DL n. 83/2012. 
Ambito oggettivo - Relativamente all’ambito oggettivo di applicazione, ci si interrogava sull’applicabilità del citato istituto ai soli contratti di appalto nel settore edilizio o, invece, a contratti di appalto intesi nella loro generalità, quindi non limitatamente a quelli stipulati nell’ambito del settore edilizio. 
I dubbi applicativi, come sostiene l’Agenzia nella C.M. 2/E/2013, e più volte da noi sollevati, derivano dal fatto che l'articolo 13- ter del D.L. 83/2012 è inserito nel titolo I che reca "Misure urgenti per le infrastrutture l'edilizia ed i trasporti" del capo III a sua volta dedicato alle "Misure per l'edilizia". Tuttavia, l’Amministrazione Finanziaria nel citato documento di prassi sostiene che “lo scopo della norma va …ravvisato non nella finalità di introdurre specifiche misure di contrasto all’ evasione nel settore edile, ma in quella di far emergere base imponibile in relazione alle prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti”.
Di conseguenza, si ritiene l’istituto applicabile a tutti i settori economici.
Esclusi gli appalti di fornitura di beni - Sul tema, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che, sulla base di una interpretazione letterale, si ritiene la norma riferita alle sole fattispecie riconducibili ai contratti di appalto, così come definiti dall’articolo 1655 del codice civile. 
Devono ritenersi esclusi: 
a )gli appalti di fornitura dei beni: tale tipologia contrattuale sebbene richiamata dal comma 28-ter, non è prevista nelle disposizioni recate dagli altri commi 28 e 28-bis che, invece, richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi; 
b) il contratto d’opera, disciplinato dall’articolo 2222 c.c.; 
c) il contratto di trasporto di cui agli articoli 1678 e seguenti del c.c.; 
d) il contratto di subfornitura disciplinato dalla legge 18 giugno 1998, n. 192; 
e) le prestazioni rese nell’ ambito del rapporto consortile.
Ambito soggettivo - Per quanto riguarda la definizione del perimetro soggettivo, data l’applicazione della norma ai contratti di appalto e di subappalto conclusi da soggetti IVA e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli art. 73 e 74 del Tuir, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che sono escluse: 
- le persone fisiche non soggetti Iva, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Dpr 633/1972; 
- le stazioni appaltanti di cui all’articolo 3, comma 33, del Dlgs 163/2006; 
- il condominio, in quanto tale figura non è compresa fra i soggetti individuati agli articoli 73 e 74 del Tuir. 
Nel definire l’ambito soggettivo, l’Amministrazione Finanziaria non risulta particolarmente efficace. Infatti, non viene chiarito il comportamento da adottare per il subappaltatore/appaltatore nel caso in cui il primo soggetto sia escluso, perché privato, condominio o stazione appaltante.
Efficacia temporale - L’art. 13-ter, DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita” si applica ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012, data di entrata in vigore dell’ articolo 13-ter. 
Sul tema, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012.
Attestazione in casi particolari - Altro chiarimento fornito dall’amministrazione Finanziaria nel documento di prassi in esame concerne l’attestazione da fornire in casi particolari, quali: 
1) più contratti intercorrenti tra le medesime parti (la certificazione può essere rilasciata in modo unitario e anche con cadenza periodica); 
2) pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, viene puntualizzato cha l’attestazione di regolarità deve riferirsi ai versamenti fiscali scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche a quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario; 
3) l’appaltatore o il subappaltatore cedono il proprio credito a terzi, il documento di prassi in esame chiarisce che “sulla base delle precisazioni fornite dalla Ragioneria generale dello Stato con riferimento alle ipotesi di cessione del credito nell’ambito della disciplina sui pagamenti delle pubbliche Amministrazioni, di cui all’articolo 48-bis del DPR 602/1973 (circolare n. 29/2009) - la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione possa essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltare) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore)”.
Dubbi irrisolti e problemi applicativi - Risolti i principali dubbi interpretativi restano le numerose difficoltà pratiche che riguardano il più delle volte la difficile qualificazione del negozio giuridico.
Inoltre, restano ancora alcuni dubbi applicativi, oltre al già segnalato dubbio circa il comportamento da adottare per il subappaltatore/appaltatore nel caso in cui il primo soggetto è escluso, perché privato, condominio o stazione appaltante, non risulta chiaro, altresì, sotto l'aspetto temporale se un contratto di appalto anteriore al 12 agosto 2012, a cui segue la stipula di un eventuale contratto di subappalto successivamente al 12 agosto 2012, sia soggetto o meno alle nuove norme.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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