Società congrue e coerenti agli studi fuori dalle società in perdita sistemica

Per una società in perdita sistemica, basta verificare la congruità e coerenza per un solo periodo d’imposta del quadriennio 2009-2012
La chiusura dei bilanci relativi all’esercizio 2012 sta facendo i conti con l’applicazione della disciplina delle società in perdita sistematica, di cui all’art. 2, comma 36-decies, del DL n. 138/2011, il cui primo anno di applicazione è proprio il periodo d’imposta 2012 (per le società con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare). In particolare, le società che hanno dichiarato perdite fiscali nei tre periodi d’imposta precedenti (triennio 2009-2011) sono considerate “automaticamente” società in perdita sistemica, anche se nell’anno 2012 hanno dichiarato un imponibile fiscale, ovvero abbiano superato in tale anno il test di operatività di cui all’art. 30 della L. n. 724/94, le quali devono inoltre tener conto, se società di capitali, della maggiorazione IRES del 10,5%.
Le società in questione devono valutare con attenzione la possibilità di avvalersi delle cause di esclusione previste sia dall’art. 30 della L. n. 724/94, sia dal provvedimento direttoriale dell’11 giugno 2012. Sul rapporto tra tali cause di esclusione, è bene ricordare che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 23 dell’11 giugno 2012, in cui ha commentato la disciplina delle società in perdita sistemica, ha precisato che:
- le cause di esclusione indicate nell’art. 30, comma 1, della L. n. 724/94 hanno rilevanza se verificate nel periodo d’imposta interessato dall’applicazione della fattispecie delle società in perdita sistemica, ossia nel 2012 (anno successivo al triennio di osservazione);
- le cause di disapplicazione automatica, indicate nel provvedimento direttoriale dell’11 giugno 2012, invece, assumono rilevanza se verificate all’interno di almeno uno dei tre periodi d’imposta che costituiscono il predetto triennio di osservazione.
Tra le cause di esclusione, o di disapplicazione automatica, indicate nelle predette disposizioni, assume particolare rilievo quella secondo cui sono escluse dalla disciplina in questione le società che risultano congrue e coerenti alle risultanze degli studi di settore (e non anche ai parametri, per i quali non è previsto alcun beneficio in tal senso). In relazione allo status di società congrua e coerente, è bene ricordare innanzitutto che l’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 9 del 14 febbraio 2008 (recepita dalla circ. n. 23/2012), ha precisato che sono congrue le società che, anche per effetto dell’adeguamento in dichiarazione, dichiarano ricavi di importo non inferiore a quello puntuale di riferimento derivante dall’applicazione Gerico, e comprensivo dei maggiori ricavi che derivano dall’applicazione degli indicatori di normalità economica di cui all’art. 1, comma 14, della L. n. 296/2006. Relativamente alla coerenza, invece, è necessario risultare in linea con tutti gli indicatori previsti e applicabili in relazione allo studio di settore specifico, e tale circostanza purtroppo spesso non è verificabile, in quanto, al contrario della congruità, la coerenza non può essere raggiunta con alcun adeguamento.
Vantaggi per lo status di società congrua e coerente nel 2012
Per una società in perdita sistemica, combinando le citate disposizioni in materia di cause di esclusione/disapplicazione, al fine di escludere l’applicazione delle penalizzazioni previste (dichiarazione di un reddito imponibile minimo, “blocco” del credito IVA, ecc.), è “sufficiente” verificare la congruità e coerenza agli studi di settore, nei modi anzidetti, per un solo periodo d’imposta del “quadriennio” che va dal 2009 al 2012, trattandosi di una causa di esclusione verificabile sia nel triennio di osservazione, sia nell’anno interessato dalla disciplina delle società in perdita sistemica. È evidente che lo status di società congrua (anche per adeguamento) e coerente nel periodo d’imposta 2012 presenta particolari vantaggi, atteso che tale anno costituisce poi un periodo incluso nel triennio di osservazione negli anni successivi, con conseguente rinvio al periodo d’imposta 2016 (con triennio di osservazione 2013-2015) della disciplina delle società in perdita sistemica. Per tali società, quindi, pur tenendo presente le problematiche attinenti la coerenza, va valutata con attenzione l’opportunità di un eventuale adeguamento a Gerico (se non già congrue naturalmente), in quanto consentirebbe il descritto rinvio della disciplina in esame.
Fonte: Eutekne autore Sandro CERATO
circolare 3/E

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