Unico PF e beni ai soci

Le spese inerenti possono essere portate in deduzione
Premessa – Le spese derivanti dalla produzione di redditi diversi conseguiti dall’assegnazione di beni ai soci possono essere portate in deduzione dal reddito. Le istruzioni di Unico Pf specificano che sarà necessario redigere un apposito prospetto indicando il reddito percepito e le spese sostenute. 
Beni ai soci - La disciplina normativa è contenuta nell’art. 2, co. 36-terdecies e segg., D.M. 13 agosto 2011, n. 138, e si connette, seppur indirettamente, con l'introduzione delle più stringenti misure contro le società c.d. “di comodo”, contenute nell'art. 2, co. 36-quinquies e segg., sempre del D.L. 138/2011. Va detto che, nelle intenzioni, il regime in esame è destinato a contrastare il fenomeno della concessione in godimento, a soci o familiari dell'imprenditore, di beni relativi all'impresa per un corrispettivo inferiore al valore di mercato. Si tratta di un comportamento generalmente finalizzato ad acquisire il bene per uso personale anziché all'attività di impresa la quale avrebbe dunque lo scopo di schermare l'effettivo beneficiario. 
La tassazione - L'intervento del Legislatore è stato diretto in una duplice direzione: da un lato in capo al socio persona fisica con l'introduzione della lett. h-ter) nell'art. 67, co. 1, Tuir, in base alla quale costituisce reddito diverso “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”. Dall'altro in capo all'impresa il comma 36-quaterdieces dell'art. 2, D.L. 138/2011 va a disporre che: “I costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”. 
La comunicazione - Il quadro si completa con un onere di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'impresa o del socio, dei dati relativi ai beni concessi in godimento; modalità e termini per l'effettuazione della comunicazione sono stati indicati con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 novembre 2011, secondo quanto previsto dal comma 36-sexiesdecies della disposizione in commento. 
Entrata in vigore - Dato che l’entrata in vigore del nuovo regime è stata prevista, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2012 in Unico 2013 periodo d’imposta 2012 debutta il quadro destinato ai tali redditi per il socio. 
Unico Pf – Infatti secondo le istruzioni di Unico PF nel rigo RL10 è necessario indicare i proventi derivanti dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci, ai sensi della lett. h-ter del comma 1 dell’art.67 del TUIR. 
Prospetto – Le spese derivanti dal conseguimento del reddito possono essere portate in deduzione solo se specificamente inerenti la produzione dei relativi redditi. Al riguardo le istruzioni di Unico specificano che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio tributario competente, su richiesta di quest’ultimo. 
Sanzioni - Qualora l'impresa e il socio si siano conformati alle nuove disposizioni sulla tassazione in dichiarazione, omettendo però la sola trasmissione della Comunicazione, ovvero inviandola con dati incompleti o inesatti, trova applicazione la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065 prevista dall'art. 11, co. 1, lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Fonte: Fiscal Focus autore Devis Nucibella

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