Antiriciclaggio, controllo costante nell’adeguata verifica della clientela

Tale controllo, che rientra tra le attività in cui consistono gli obblighi, può portare a modificare il profilo di rischio attribuito al cliente
Ai sensi dell’art. 18 del DLgs. 231/2007, gli obblighi antiriciclaggio di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:
- identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
Per quanto riguarda in particolare il controllo costante, l’art. 19, comma 1, lett. c) del DLgs. 231/2007 precisa che lo stesso si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata della prestazione professionale in modo da verificare che esse siano compatibili con la conoscenza che si ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.
Pertanto, tramite il controllo costante, il professionista mantiene aggiornato il profilo del cliente e ha la possibilità di individuare eventuali anomalie che dovessero verificarsi nel corso della prestazione professionale. Sulla base dei risultati dei monitoraggi effettuati, il professionista potrà decidere di:
- integrare il fascicolo della clientela con l’acquisizione di ulteriore documentazione e/o aggiornando le informazioni già disponibili;
- modificare il profilo di rischio e la periodicità dei controlli;
- modificare il tipo di obbligo di adeguata verifica attribuito al cliente;
- inviare una segnalazione di operazione sospetta, nel caso in cui durante il controllo vengano individuate significative anomalie;
- porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale.
La normativa antiriciclaggio lascia ai soggetti obbligati un certo margine di discrezionalità nella definizione delle procedure da adottare per lo svolgimento del controllo costante. A tal riguardo, può risultare utile attivare procedure automatiche che permettano di segnalare al professionista la scadenza di documenti, poteri di rappresentanza, ovvero prevedere verifiche periodiche programmate di eventuali inclusioni in liste emanate al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.
Indicazioni operative in tal senso sono fornite dalle Linee Guida per l’adeguata verifica della clientela predisposte dal CNDCEC (aggiornate al luglio 2011), dove vengono suggerite le seguenti attività che il professionista, o il suo dipendente/ausiliario, può espletare al fine di definire una procedura relativa alle operazioni inerenti al controllo costante della clientela:
- effettuare una prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati;
- prevedere eventuali incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità;
- istruire il personale di studio in modo che possa fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio;
- annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni.
Le Linee Guida CNDCEC, inoltre, sottolineano come ulteriori indicazioni sulle modalità di esplicazione del “controllo costante” possano essere tratte dall’analisi del DM 16 aprile 2010, con il quale il Ministero della Giustizia ha fornito l’elenco degli indicatori di anomalia utilizzabili dai professionisti ed ha altresì specificato le modalità necessarie per una corretta valutazione dell’operazione al fine della segnalazione.
In particolare, nell’allegato 2 del suddetto decreto, si evidenzia che il controllo costante deve essere condotto per l’intera durata della relazione con il cliente e non può essere limitato alla fase d’inizio o di conclusione del rapporto. È inoltre necessario che il professionista valuti complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con il cliente e l’eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene, avendo riguardo alle operazioni compiute o richieste nel corso dell’incarico.
Rilevanza al controllo costante viene data anche nel modulo operativo in allegato alla circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012, nel quale si evidenzia come l’unità operativa preposta al controllo possa verificare, soprattutto se l’incarico professionale non è stato conferito di recente, se esista ulteriore documentazione attestante il monitoraggio periodico eseguito (aggiornamento dei documenti e delle informazioni detenute, nonché le eventuali considerazioni formulate dal professionista).
Fonte: Eutekne autore Stefano DE ROSA

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