Antiriciclaggio, novità sul titolare effettivo se il cliente non è persona fisica

La Banca d’Italia indica che, se manca un socio di riferimento, possono essere titolari uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società
La Banca d’Italia ha pubblicato, l’11 aprile, il “Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela”, emanato ai sensi dell’art. 7, comma 2 del DLgs. 231/2007. Il documento, le cui disposizioni si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2014, è rivolto agli intermediari finanziari; tuttavia introduce elementi di novità ed indicazioni operative che possono risultare di interesse anche per i dottori commercialisti ed esperti contabili.
Nell’ambito della valutazione del rischio, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 231/2007, vengono indicati gli elementi da considerare con riferimento al cliente, tra i quali assumono particolare rilievo:
- la sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del DLgs. 231/2001, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio o di precedenti segnalazioni inoltrate alla UIF (tali informazioni rilevano anche con riguardo a soggetti notoriamente legati al cliente);
- cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni (soprattutto nelle fattispecie di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti);
- l’operatività in settori economici interessati dall’erogazione di fondi pubblici, anche di fonte comunitaria (quali, ad esempio, appalti, sanità, raccolta e smaltimento dei rifiuti, produzione di energie rinnovabili).
Particolare attenzione va rivolta nei confronti di rapporti gestiti esclusivamente mediante l’interposizione di collaboratori esterni e alle operazioni effettuate in contanti (anche in relazione all’utilizzo di banconote di taglio elevato), allorché non appaiano giustificate in relazione alla natura e alle caratteristiche del cliente.
Con riferimento alle tempistiche per la verifica dell’identità del cliente e del titolare effettivo, il provvedimento specifica che la stessa deve avvenire al momento dell’instaurazione del rapporto.
È possibile, peraltro, svolgere il controllo dei dati del titolare effettivo in un momento successivo, purché siano assunte adeguate misure per impedire che vengano effettuate operazioni nelle more della verifica. Un’ulteriore deroga è prevista quando il differimento delle verifiche sui dati del cliente e del titolare effettivo sia necessario per non compromettere il normale svolgimento dell’operazione e sempre che il rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo sia basso. In tali casi, le procedure di verifica dovranno essere portate a termine quanto prima possibile rispetto al contatto iniziale con il cliente e, comunque, non oltre trenta giorni dall’instaurazione del rapporto.
Utili indicazioni vengono, inoltre, fornite nell’allegato al provvedimento circa l’individuazione del titolare effettivo nel caso in cui il cliente sia un’entità diversa da una persona fisica. In particolare, nelle situazioni in cui manchi un socio di riferimento, carattere di novità assume la possibilità di considerare titolare effettivo uno o più soggetti preposti all’amministrazione della società, in considerazione dell’eventuale influenza da questi esercitata sulle decisioni riservate ai soci, con riguardo, in particolare, alle decisioni relative alla nomina degli amministratori.
Inoltre, è possibile astenersi dal proseguire nella ricerca del titolare effettivo quando, risalendo la catena di controllo, venga individuato come controllante un soggetto diverso da una persona fisica che, se fosse cliente, sarebbe sottoposto al regime di adeguata verifica semplificata.
Nessun chiarimento sulla restituzione dei fondi al cliente
Il documento non contiene, invece, gli attesi chiarimenti in merito all’onere imposto ai destinatari della disciplina antiriciclaggio dall’art. 23 comma 1-bis del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale, nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a prestazioni professionali in corso di realizzazione, è prevista la restituzione al cliente dei fondi di spettanza tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento è, inoltre, accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica.
Come si ricorderà (si veda “Ancora sospesa la restituzione dei fondi ai clienti” del 5 dicembre 2012), in ragione delle rilevanti difficoltà applicative, il Ministero dell’Economia ha temporaneamente sospeso l’applicazione di tale disposizione, in attesa dei necessari chiarimenti, improntati ad assicurare la continuità dei rapporti.
Infine, nel provvedimento vengono estese le disposizioni in materia di Persone Politicamente Esposte (cosiddette PEP) anche ai cittadini residenti nel territorio nazionale. 
Fonte: Eutekne autore Stefano DE ROSA

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