Articolo Il Sole 24 ore ---- Appalti a solidarietà «estesa»

Da chiarire la possibilità di concordare deroghe in materia previdenziale 
A margine del Forum lavoro 2013, l'evento organizzato martedì da «Il Sole 24 Ore» con il Consiglio nazionale e la Fndazione studi dei consulenti, il ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti critici della solidarietà nell'appalto. 
In particolare, è stato ribadito, in linea con quanto già affermato nella circolare 5/2011, che la solidarietà riguarderebbe anche i lavoratori con tipologie contrattuali di natura non subordinata (collaboratori a progetto e associati in partecipazione), ritenendo che se il legislatore avesse voluto riferirsi alla sola categoria dei lavoratori subordinati l'avrebbe fatto espressamente, come nella disciplina della solidarietà in ambito fiscale (articolo 35, Dl 223/2006).
In realtà, tale posizione dovrà essere verificata alla luce della prassi giurisprudenziale, poiché l'articolo 29, comma 2, del Dlgs 276/2003, pur utilizzando genericamente il termine «lavoratori», specifica che la solidarietà è riferita alla «retribuzione» e alle quote di Tfr, facendo così pensare ai soli lavoratori subordinati. 
Inoltre, tradizionalmente la responsabilità solidale negli appalti è riservata ai dipendenti (si pensi all'articolo 1676 del Codice civile e alla legge 1369/1960), sicché probabilmente la sua estensione anche ai lavoratori autonomi avrebbe richiesto un'indicazione esplicita da parte del legislatore. 
Per quanto riguarda i settori coinvolti nella disciplina della solidarietà (appalti pubblici o privati), il ministero – nel ricordare che il Dlgs 276/2003 non si applica alle pubbliche amministrazioni – richiama alcune pronunce giurisprudenziali che estendono il regime di solidarietà anche al settore pubblico. 
Tuttavia, l'indicazione del Dlgs 276/2003 appare difficilmente superabile, né potrebbe essere invocato un principio di parità di trattamento, considerate le significative differenze che già intercorrono tra la posizione dei dipendenti privati e quelli pubblici (si pensi all'impossibilità per questi ultimi di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'amministrazione).
Al riguardo, si potrebbe recepire quell'orientamento giurisprudenziale, formatosi con riferimento all'articolo 3 della legge 1369/1960, in base al quale la disciplina della solidarietà – pur in mancanza di espressa previsione – si estende alle attività svolte dagli enti pubblici, purché aventi carattere imprenditoriale, atteso che anche nei confronti di essi assumono rilievo le finalità dell'anzidetta disciplina, volta a contrastare il fenomeno dello sfruttamento della manodopera (Cassazioni 7110/1986, 9107/1991, 3172/2002). 
Il ministero, inoltre, si è riservato di fornire successive indicazioni circa la possibilità da parte dei contratti collettivi nazionali di derogare al principio di solidarietà non solo in materia retributiva ma anche previdenziale e assistenziale, come sembrerebbe ammettere la legge. 
Fonte: Il Sole 24 ore autore Paolo Pizzuti

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