Articolo Il Sole 24 ore -- Adempimenti. La proroga della comunicazione al 15 ottobre dà tempo all'Agenzia per snellire l'obbligo antielusione

Beni ai soci, chance correzioni
Da chiarire il comportamento quando si applica la disciplina sui benefit
APPORTI 
I dubbi più rilevanti riguardano i finanziamenti: l'informazione non è prevista dalla legge Opportuno un ripensamento
Beni assegnati ai soci in cerca di semplificazioni. Lo slittamento a metà ottobre del termine per l'invio della comunicazione telematica servirà all'agenzia delle Entrate, come chiarito dal provvedimento del 25 marzo, per semplificare l'adempimento.
Molti sono i punti su cui si può intervenire per ridurre le complessità della comunicazione, partendo dalla inclusione di queste informazioni in appositi quadri della dichiarazione dei redditi e non in una distinta comunicazione. La correzione più attesa riguarda, comunque, la possibilità di escludere dalla informativa tutte quelle fattispecie in cui la norma sostanziale non si applica. Ci riferiamo in particolare ai casi - che sono quelli più diffusi nella pratica - di beni concessi in uso a soci che sono al contempo amministratori o dipendenti della società e che impiegano i beni stessi (in particolare le autovetture aziendali) per finalità sia lavorative che private. L'Agenzia ha già chiarito che queste fattispecie sono tuttora regolate dalle precedenti regole dei benefit di lavoro dipendente e assimilato e si attende conferma che anche la comunicazione possa essere evitata.
Un altro intervento chiarificatore si attende per i beni dell'imprenditore individuale. L'Agenzia ne ha previsto la tassazione per la parte utilizzata dal titolare, ma il reddito diverso, che si calcola al netto dei costi indeducibili già imputati come reddito di impresa, risulta generalmente pari a zero (il valore convenzionale dell'uso dell'auto in genere è inferiore ai costi indeducibili). Qualora non si ritenga di modificare questa interpretazione, almeno si potrebbe consentire di non predisporre la comunicazione.
I dubbi e le complessità più rilevanti riguardano la comunicazione dei finanziamenti e degli apporti dei soci (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Si tratta di un adempimento informativo non previsto espressamente dalla legge e per il quale si auspica una forte sforbiciata. Innanzitutto si attende la conferma che, in assenza di beni assegnati ai soci, le società non devono inviare affatto la comunicazione, neppure se vi sono eventuali prestiti dei soci. Il monitoraggio dei finanziamenti, infatti, non è fine a se stesso, ma strumentale ai controlli sulla norma riferita ai beni.
Occorre sapere come comportarsi quando nel patrimonio della società vi siano somme accantonate a riserva a seguito di apporti effettuati da soci che non rivestono più tale qualifica. È da ritenere, ma occorre una conferma ufficiale, che il versamento non vada comunque comunicato. Un altro aspetto problematico riguarda apporti dei soci che sono stati utilizzati (anche successivamente alla loro erogazione) per coprire perdite o per aumentare il capitale sociale e che dunque neppure figurano nella contabilità sociale e nel bilancio. Se venisse richiesta l'evidenza anche di tali somme, le società dovrebbero ricercare a ritroso (evidentemente entro il termine di conservazione delle scritture contabili) gli apporti per verificare il nominativo del socio che li ha effettuati.
Va poi chiarito cosa intendeva affermare la circolare 25/E/2012 in merito alla comunicazione dei finanziamenti "ricevuti" dai soci. A parte la legittimità civilistica di somme prestate dalla società ai soci, non si comprende come queste erogazioni abbiano a che fare con il controllo dei beni di impresa concessi in godimento.
Un'ultima annotazione sulla comunicazione riferita al 2011, prevista dall'Agenzia ancorché la tassazione dei beni in capo al socio sia in vigore solo dall'anno successivo. È auspicabile che questa appendice dichiarativa, in un quadro di generale semplificazione, sia semplicemente eliminata, tenuto conto che una eventuale omissione non pare possa essere sanzionata, mancando ogni possibile violazione della norma sostanziale.
Otto punti critici
01 | BENI IN USO PROMISCUO A SOCI AMMINISTRATORI O SOCI DIPENDENTI 
È già stato chiarito che nessuna tassazione si ha sul socio quale reddito diverso, dovendosi seguire le regole del benefit (reddito di lavoro dipendente). Si attende la conferma che nessuna comunicazione debba essere predisposta
02 | AUTO DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE 
Secondo le Entrate, scatta la tassazione quale reddito diverso della differenza tra valore normale dell'uso e spese indeducibili per l'impresa, dedotte eventuali somme pagate dal titolare. Il presunto reddito diverso viene generalmente azzerato dalla quota indeducibile delle spese aziendali. Si auspica che la tesi venga modificata o che venga, quanto meno, eliminato l'obbligo di dichiarazione
03 | IMMOBILE O ALTRO BENE LOCATO A SOCIO CHE LO UTILIZZA PER LA SUA ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Dovrebbe escludersi la tassazione quale reddito diverso dell'eventuale differenza tra valore normale e canone pagato, trattandosi di utilizzo effettuato nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo Si attende conferma anche sulla assenza di obblighi di comunicazione
04 | FINANZIAMENTI SOCI IN ASSENZA DI BENI ASSEGNATI
Si attende la conferma che, in assenza di alcun bene di impresa dato in uso ai soci, non devono neppure essere comunicate le capitalizzazioni e i finanziamenti effettuati dai soci stessi. La rilevazione dei finanziamenti, infatti, è strumentale alla verifica della corretta attribuzione dei beni e non assume valenza autonoma
05 | FINANZIAMENTI RICEVUTI DAI SOCI 
Dovrebbe essere eliminato in modo chiaro ogni eventuale obbligo di comunicazione di finanziamenti che i soci hanno ricevuto dalla società
06 | FINANZIAMENTI SOCI EFFETTUATI IN EPOCA REMOTA 
Dovrebbe essere escluso ogni obbligo di comunicazione per i finanziamenti o le capitalizzazioni effettuati in passato, ed ancora in essere nell'esercizio in corso al 17 settembre 2011, da parte soci che a quest'ultima data non rivestivano più questa qualifica avendo ceduto a terzi le partecipazioni
07 | APPORTI DEI SOCI UTILIZZATI PER COPRIRE PERDITE
Si attende un chiarimento che consenta di non comunicare eventuali apporti effettuati in esercizi precedenti, che sono stati successivamente utilizzati per copertura di perdite o per aumento di capitale e che dunque non figurano più distintamente nella contabilità sociale
08 | COMUNICAZIONE SUL 2011
In un'ottica di semplificazione sarebbe auspicabile che venisse eliminata la comunicazione relativa alle situazioni esistenti nel 2011
Fonte: Il Sole 24 ore 27/3/2013 autore Luca Gaiani

Commenti