Articolo Il sole 24 ore -- Beni ai soci, Unico light per le società

Per i beni ai soci, slittato al 15 ottobre il termine per l'invio della comunicazione telematica (come da provvedimento delle Entrate del 25 marzo scorso), l'attenzione ora si sposta sul modello Unico, sia della società concedente (per quanto riguarda l'eventuale indeducibilità dei costi del bene assegnato) sia del socio (sotto il profilo dell'eventuale reddito diverso da dichiarare a quadro RL).
Infatti, il comma 36-quaterdecies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 ha sancito l'indeducibilità "in ogni caso", in capo all'impresa commerciale concedente, di tutti i costi relativi ai beni concessi in godimento ai soci in assenza di corrispettivo o, comunque, in presenza di un corrispettivo inferiore rispetto al valore normale.
Pertanto, per l'impresa saranno indeducibili non solo i costi sostenuti nel periodo per l'acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche le eventuali altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni quali, ad esempio, le spese di manutenzione e le spese di gestione.
Parallelamente, sul socio sorge un obbligo dichiarativo per il reddito diverso costituito dalla «differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa» (nuova lettera h-ter del comma 1 dell'articolo 67 Tuir). 
Il tema è stato trattato dalle Entrate con le circolari 24/E/2012 e 36/E/2012. Coordinando queste norme, emerge che sono rare le ipotesi in cui la società riprenderà concretamente a tassazione i costi dei beni assegnati, compilando il rigo RF32 di Unico SC («altre variazioni in aumento») ed indicando il codice "34" dedicato, appunto, alla fattispecie in questione. Vediamo perché.
L'indeducibilità prevista dalla disposizione trova, infatti, una deroga in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il Tuir prevede già una limitazione alla deducibilità, come accade per la maggior parte dei beni che sono oggetto di questi "utilizzi promiscui".
Così, ad esempio, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento delle auto che rientrano nel regime di indeducibilità previsto dall'articolo 164 Tuir, né per le abitazioni che, non costituendo per la società concedente beni strumentali né "beni merce", sono disciplinate dall'articolo 90 Tuir. Considerato che auto ed appartamenti rappresentano l'assoluta maggioranza dei beni assegnati in godimento ai soci, il problema dichiarativo, pertanto, non è in capo alla società quanto in capo al socio, che potrà evitare di compilare il rigo RL10 di Unico PF 2013 solo laddove l'assegnazione del bene origini un fringe benefit ovvero determini l'attribuzione (per trasparenza) al socio di una quota di costi indeducibili in capo alla società maggiore rispetto al valore normale imponibile del godimento.
Due ipotesi, tuttavia, meritano attenzione. La prima riguarda l'attribuzione al socio (gratuita o, comunque, ad un corrispettivo non congruo) di un bene non soggetto a limitazioni "tradizionali" di deducibilità, come ad esempio un ufficio o un negozio. Si è dell'avviso, tuttavia, che anche in questo caso la disposizione di cui al comma 36-quaterdecies non trovi concreta applicazione, poiché il socio utilizzerà nella pratica questi beni nella propria attività d'impresa o professionale, al di fuori di quella sfera "privatistica" necessaria per il sorgere di un "reddito diverso" (articolo 67 Tuir). Più "spinoso" ancora è il caso in cui al socio è stato assegnato in godimento (ad esempio dalla società costruttrice) un "bene merce" (poniamo una villetta), ossia un bene che, oltre a non soffrire di indeducibilità specifiche sui costi, viene adoperato dal socio per uso privato. Qui non vi sono cause ostative all'applicabilità della disposizione sull'indeducibilità dei costi, ma la norma è inutile. Nelle ultime due ipotesi descritte, infatti, i costi dei beni sono già indeducibili per mancanza di inerenza, totale o parziale in relazione alla assenza di corrispettivo per la concessione in godimento o alla presenza di un affitto a valori ingiustificatamente ridotti rispetto a quelli di mercato. Queste situazioni, già prima del 2012, andavano regolarizzate con un contratto di affitto a valore normale, e la disposizione ripete, inutilmente, un principio generale del sistema.
Fonte: Il Sole 24 ore del 24 4 2013

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