Cessione del contratto di Leasing: prevale il valore normale

Nel caso in cui il corrispettivo sia superiore al valore normale non occorrerà alcuna variazione in UNICO 2013
Nella cessione del contratto di Leasing l'utilizzatore trasferisce ad un terzo soggetto (acquirente) il diritto di utilizzare il bene oggetto del contratto, nonché di esercitare il riscatto e diventare proprietario dello stesso. 
A fronte della cessione, l'acquirente si impegna a: 
a) corrispondere al cedente un corrispettivo pattuito; 
b) pagare i residui canoni di locazione e il prezzo di riscatto alla società di leasing concedente. 
Nella realizzazione di una simile operazione, è bene tener presente le disposizioni dell’art. 1406 del c.c., in quale stabilisce che ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi consenta. 

I profili fiscali e contabili del cedente - Da un punto di vista contabile il cedente registra la fattura di vendita per l’importo concordato. Tuttavia, ai fini delle imposte dirette, la norma di riferimento è l’art. 88, comma 5, del D.P.R. 917/1986. Il richiamato disposto normativo sancisce che il cedente deve imputare a sopravvenienza attiva il valore normale del bene, prescindendo dal valore attribuito al contratto dai due contraenti. Questo significa che la norma fiscale non prevedeva la possibilità di dedurre, dal valore normale del bene, i canoni relativi alla durata residua del contratto e il prezzo stabilito per il riscatto. 
C.M. 108/E/1996 - Sul tema, nel 1996 è intervenuta l’Amministrazione Finanziaria che, con la C.M. 108/E, ha chiarito che ai fini della determinazione della sopravvenienza attiva da assoggettare a tassazione il valore normale deve essere assunto al netto dei canoni relativi alla residua durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto che dovranno poi essere pagati al cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima. 
I profili dichiarativi - Per ciò che attiene ai profili dichiarativi, nel caso in cui il corrispettivo sia inferiore al valore normale occorrerà effettuare una variazione in aumento in UNICO 2013. In riferimento al Modello Unico 2013, le istruzioni indicano che “le plusvalenze patrimoniali e le sopravvenienze attive determinate ai sensi degli artt. 86 e 88 del TUIR, qualora non siano state imputate al conto economico o vi siano state imputate in misura inferiore a quella determinata in base agli stessi articoli, tenendo conto in tal caso della differenza”, andranno indicate nel rigo RF32, tra le altre variazioni in aumento. Diversamente, nel caso in cui il corrispettivo sia superiore al valore normale non occorrerà alcuna variazione (R.M. 212/E/2007). 
I profili impositivi indiretti – IRAP - Ai fini Irap la sopravvenienza derivante dalla cessione del contratto di leasing è un componente positivo di reddito attinente alla gestione operativa dell'impresa. A conferma di ciò vengono in aiuto sia l'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sia l’OIC n. 12 laddove dispone che tra i proventi e gli oneri straordinari devono essere iscritti tutti quei proventi e quegli oneri la cui fonte è estranea all'attività ordinaria, indipendentemente dall'eccezionalità o dall'anormalità dell'evento. La cessione di un contratto di leasing può tranquillamente ritenersi facente parte della gestione ordinaria dell'impresa, quindi la sopravvenienza attiva va imputata nella sezione A del conto economico al n. 5) altri ricavi e proventi. 
I profili impositivi indiretti – IVA - Ai fini Iva, la cessione del contratto di leasing, in base all'art. 3, comma 2, n. 5), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetta a Iva, con la stessa aliquota prevista per la cessione del bene oggetto del contratto. Qualora il trasferimento del bene non sia soggetto a Iva, al contratto di leasing, e conseguentemente anche alla sua cessione, si applica l'aliquota ordinaria.
Fonte: Fiscal Focus Autore Gioacchino De Pasquale

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