Credito Iva entro il 30 aprile

Modello Tr da presentare entro fine mese
Premessa – Entro il 30 aprile i titolari di partita Iva, che rispettano determinati requisiti, possono chiedere il rimborso infrannuale del credito Iva maturato del primo trimestre mediante la presentazione del modello IVA TR. Dal 1° gennaio sono debuttate le nuove disposizioni in materia di fatturazione delle operazioni extraterritoriali, ma il modello non ha subito modifiche. 
Credito Iva trimestrale - L’articolo 38-bis co.2 del D.P.R. 633/72 prevede la possibilità per i soggetti IVA di richiedere il rimborso infrannuale o di effettuare la compensazione nel modello F24 del credito Iva maturato. La richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA trimestrale va effettuata presentando il mod. IVA TR esclusivamente in via telematica entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Per il primo trimestre 2013 la scadenza pertanto coincide con il 30 aprile. 
Novità dal 2013 – Circa gli adempimenti Iva, si fa presente che a seguito delle modifiche introdotte dalla c.d. “Legge di Stabilità 2013” il legislatore è intervenuto in maniera significativa sulla disciplina IVA delle operazioni extraterritoriali. In particolare, secondo il nuovo art. 21 co. 6-bis del D.P.R. 633/72, l’emissione della fattura è obbligatoria anche per le operazioni escluse da IVA (in base a quanto stabilito dagli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. 633/72) per carenza del presupposto territoriale. Pertanto, dal 1° gennaio 2013, l’obbligo di fatturazione è differenziato in relazione al luogo di effettuazione dell’operazione, se situato in altro Paese UE o al di fuori della UE. 
Modello TR – Tali novità non hanno però comportato alcuna modifica sul modello Tr che presenta le stesse caratteristiche dello scorso anno. Infatti per legittimare la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale deve sussistere almeno uno dei presupposti esposti di seguito. 
Aliquota media (articolo 30, III comma lettera a) – Si tratta di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione spetta se l'aliquota mediamente applicata su acquisti e importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10 per cento. 
Operazioni non imponibili (articolo 30, III comma lettera b) – Corrispondono ai contribuenti che nel trimestre hanno effettuato operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni indicate nelle istruzioni, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo delle operazioni effettuate nello stesso periodo. 
Acquisto di beni ammortizzabili (articolo 30, III comma lettera c) – Sono i soggetti che nel trimestre hanno effettuato acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale acquisti e importazioni imponibili. 
Soggetti non residenti (articolo 30, III comma lettera e) – Si tratta degli operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ovvero che vi hanno nominato un rappresentante fiscale. 
Operazioni non soggette (articolo 30, III comma lettera d) - Tale presupposto è riservato agli operatori che hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma III lettera a)-bis. 
L’utilizzo del credito - Si ricorda che l'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge. Inoltre, secondo quanto disposto dall'articolo 8, comma 18, D.L. 16/2012, il superamento del limite di 5mila euro annui (riferito ai crediti trimestrali maturati in corso d'anno) comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione tali crediti a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza ed esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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