Deducibilità spese manutenzione

Limite del 5% calcolato su tutti i beni risultanti dal registro dei cespiti
Premessa – Dal 2012 ai fini della determinazione del plafond di deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria va considerato esclusivamente il costo complessivo risultante all’1.1 dal registro dei beni ammortizzabili (ovvero al 31.12 per i soggetti costituiti nel corso dell’esercizio); non è più previsto il ragguaglio del costo dei beni acquistati/ceduti nell’esercizio in proporzione alla data di acquisto/cessione. 
Decreto semplificazioni fiscali - L’art. 3, comma 16-quater, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, ha modificato l’art. 102 comma 6 del TUIR, abrogando la seguente formulazione: “per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione”. 
Novità - La novità normativa in parola, efficace a partire dal periodo d’imposta in corso al 29 aprile 2012, comporta che le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, non imputate, in bilancio, a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, divengono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali risultanti dal registro dei cespiti ammortizzabili all’inizio dell’esercizio, senza considerare le operazioni di acquisto e cessione successivamente intervenute: in altre parole, il costo dei cespiti alienati nel corso del periodo d’imposta rileva, comunque, integralmente ai fini del calcolo del plafond, dal quale risulta invece esclusa la spesa sostenuta per l’acquisizione di nuovi beni strumentali. 
Determinazione del costo complessivo - Sul punto, si rammenta altresì che in sede di determinazione del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili all’inizio del periodo d’imposta, devono essere considerati anche tutti i cespiti, iscritti nel relativo registro, completamente ammortizzati. Inoltre i beni a deducibilità limitata rilevano esclusivamente per la parte di costo fiscalmente riconosciuta. Si pensi, ad esempio, ai cespiti a uso promiscuo, come le autovetture di cui all’art. 164 comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 917/1986 il cui costo, per la parte non eccedente euro 18.075,99, deve essere assunto per il solo 40% (20,00% a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 18 luglio 2012), anche ai fini del calcolo del plafond in commento: oppure ai telefoni cellulari, fiscalmente rilevanti per l’80% del proprio costo, a norma dell’art. 102 comma 9 del TUIR. 
Leasing - I cespiti acquisiti mediante un contratto di locazione finanziaria concorrono alla determinazione della base di calcolo della predetta percentuale forfetaria, se, in conformità delle corrette regole di rilevazione, previste dai principi contabili di riferimento, risultano iscritti nell’attivo patrimoniale e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio (C.M. 27 giugno 2011 n. 29/E, par. 1.3). In altri termini, il costo di tali beni non rileva ai fini del calcolo del predetto plafond, sino a quando il cespite oggetto del contratto di locazione finanziaria non è stato riscattato. 
Esclusione - Sono esclusi dal computo del “costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili” i terreni, gli elementi immateriali (avviamento, marchi, brevetti, ecc.) e gli oneri pluriennali (costi di impianto e ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità), nonché i cespiti non strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, come gli immobili-patrimonio, e quelli relativi a beni per i quali il contribuente eroga dei compensi periodici per la manutenzione prevista contrattualmente e, quindi, deducibili nell’esercizio di competenza. 
Deduzione dell’eccedenza - L’eventuale eccedenza rispetto alla predetta soglia del 5% è comunque deducibile, in quote costanti, nei successivi cinque periodi d’imposta, a prescindere dalla sorte del bene, che nel frattempo può formare oggetto di realizzo (R.M. 20 settembre 1980 n. 9/826).
Autore: Redazione Fiscal Focus

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