Deduzione dell’IRAP da IRPEF/IRES sotto la lente dell’Agenzia

Illustrata organicamente sia la disciplina a regime, sia la procedura di rimborso
Con la circolare 8 diffusa ieri, 3 aprile 2013, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti precisazioni in merito alla deduzione dall’IRPEF/IRES dell’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, prevista dall’art. 2, comma 1 del DL 201/2011 (conv. L. 214/2011).
Costituiscono oggetto di chiarimento sia la normativa a regime, sia la disciplina dei rimborsi della maggiore IRPEF/IRES versata per effetto della mancata deduzione.
Un primo aspetto di interesse riguarda i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. In linea con il dato normativo, secondo cui la deduzione si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012, la circolare afferma che i contribuenti “non solari” il cui esercizio si è chiuso prima del 31 dicembre 2012 possono avvalersi della misura agevolativa solo presentando istanza di rimborso.
Così, ad esempio, per le società che hanno chiuso l’esercizio in data 30 settembre 2012, la deduzione sarà applicabile in UNICO per la prima volta nel periodo d’imposta che va dal 1° ottobre 2012 al 30 settembre 2013, in quanto primo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012. Per il periodo d’imposta che va dal 1° ottobre 2011 al 30 settembre 2012, non trattandosi di esercizio in corso al 31 dicembre 2012, non rimane che la presentazione dell’istanza di rimborso.
L’Agenzia delle Entrate ribadisce che la deduzione compete a condizione che, nei periodi d’imposta cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, abbiano concorso alla formazione del valore della produzione netta spese per lavoro dipendente e assimilato.
Riprendendo quanto sostenuto da Assonime nella circolare del 28 maggio 2012 n. 14 (§ 2.3), la circolare 8/2013 afferma che, ai fini della deduzione, rilevano altresì:
- le indennità di trasferta;
- gli accantonamenti al fondo TFR;
- le somme corrisposte a titolo di “incentivo all’esodo”;
- ogni altra tipologia di accantonamento attinente al rapporto di lavoro a fronte di erogazioni da effettuarsi in esercizi successivi.
Resta peraltro fermo che, qualora la somma accantonata si riveli superiore a quella effettivamente sostenuta, occorrerà recuperare a tassazione la quota di IRAP dedotta in eccesso.
Altrettanto importanti sono i chiarimenti relativi alle modalità di coordinamento tra la deduzione dell’IRAP relativa al costo del lavoro e la deduzione del 10% dell’IRAP forfetariamente riferita alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati.
Su queste colonne (si veda “Deduzione analitica IRAP cumulabile con quella forfetaria” del 19 dicembre 2012) avevamo già rilevato come le istruzioni al modello di istanza di rimborso consentissero di affermarne la cumulabilità.
Confermata la cumulabilità dei benefici
Tale impostazione è confermata dall’Agenzia delle Entrate, ad avviso della quale è riconosciuta al contribuente la possibilità di dedurre “a regime”, ai fini delle imposte sui redditi:
- la quota IRAP commisurata all’ammontare di imponibile corrispondente al costo per lavoro dipendente e assimilato non ammesso in deduzione;
- il 10% dell’IRAP complessiva versata, a condizione che concorrano alla determinazione della base imponibile interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.
Pertanto, ipotizzando che il plafond per il calcolo della quota di IRAP deducibile (vale a dire, l’imposta versata nel 2012, assumendo gli acconti 2012 nel limite dell’imposta che sarà dovuta a saldo a giugno 2013) ammonti a 31.750 euro e che l’importo deducibile a fronte della quota imponibile dei costi per il personale dipendente e assimilato sia pari a 21.603,35 euro, l’ulteriore 10% deducibile andrebbe computato su 31.750 euro e non su 10.146,65 euro (vale a dire, sulla differenza tra quanto versato a titolo di IRAP nel 2012 – 31.750 euro – e quanto dedotto a titolo di IRAP relativa alla quota imponibile dei costi per il personale dipendente e assimilato – 21.603,35 euro). Il beneficio spettante risulterebbe quindi pari a 24.778,35 euro (21.603,35 + 31.750 × 0,10) e non a 22.618,02 euro (21.603,35 + 10.146,65 × 0,10).
In ogni caso, l’ammontare complessivamente deducibile ai fini delle imposte sui redditi non può in alcun modo eccedere l’IRAP complessivamente versata/dovuta. Così, riprendendo l’esempio precedente, se l’IRAP analiticamente deducibile afferente alle spese di lavoro dipendente e assimilato risultasse pari a euro 29.000, l’IRAP teoricamente deducibile ammonterebbe a 32.175, superiore all’IRAP versata/dovuta (pari a 31.750 euro). In questo caso, l’IRAP ammessa in deduzione non può comunque superare 31.750 euro.
Fonte: Eutekne autore Luca FORNERO

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