I periodi di inattività bloccano la PEX

Secondo la C.T. Prov. di Reggio Emilia, però, la gestione di un contenzioso amministrativo costituisce attività d’impresa
Oltre ai profili analizzati nei giorni scorsi, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7 del 29 marzo 2013 evidenzia che, nel caso in cui la costituzione della società sia seguita da un periodo di inattività, tale periodo non può essere considerato rilevante ai fini della maturazione del requisito di cui all’art. 87 comma 1 lett. d) del TUIR previsto per la participation exemption.
Ricordiamo che, in base alla richiamata disposizione, la società partecipata deve esercitare un’attività d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR, ininterrottamente, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo delle partecipazioni.
E proprio l’utilizzo da parte del legislatore dell’avverbio “ininterrottamente” induce a ritenere più che plausibile la lettura fornita dall’Agenzia delle Entrate.
È la stessa circolare n. 7/2013 a cercare di fornire una spiegazione su cosa debba intendersi per periodo di inattività, precisando che si tratta di una fase di “quiescenza” durante la quale la società non svolge alcun tipo di attività; né preparatoria, né commerciale.
È chiaro, anche se la circolare non esamina la questione, che non può bastare un solo giorno di inattività per far ripartire il conteggio del triennio, ma deve trattarsi di un lasso temporale sufficientemente ampio, idoneo a sgomberare ogni dubbio sull’effettività del periodo di quiescienza, come lo chiama la circolare.
Al di là di questo aspetto, è abbastanza evidente che l’accertamento di fatto dell’inattività non è semplice, come dimostra peraltro il contenzioso trattato da una recente sentenza della C.T. Prov. di Reggio Emilia (n. 75/3/2013).
Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici, la società partecipata aveva sottoscritto nel 1993 un contratto d’appalto per la costruzione di un porto turistico.
La costruzione era materialmente iniziata solo sul finire del 2006 a causa di un contenzioso amministrativo che era stato risolto con una sentenza del Consiglio di Stato nello stesso anno.
Sempre nel 2006, la società holding aveva provveduto a cedere le partecipazioni, applicando il regime della PEX, poi contestato dall’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo l’Agenzia, infatti, non vi era il requisito della commercialità, in quanto la società partecipata sarebbe rimasta inattiva fino al 2006.
In modo condivisibile, i giudici emiliani rilevano invece che risulta del tutto ininfluente il fatto che il contenzioso abbia bloccato l’iter amministrativo e, quindi, la concreta possibilità di iniziare i lavori fino al 2006; anzi, il fatto che la società abbia coltivato il contenzioso per riuscire a realizzare l’opera dimostra che le sue non erano mere intenzioni, ma “concrete realtà”.
In altri termini, anche la gestione del contenzioso rientra in quell’attività d’impresa rilevante ai fini della participation exemption.
Dalla lettura dei fatti di causa non è dato sapere se la cessione delle partecipazioni sia stata successiva rispetto alla ripresa dell’attività da parte della società appaltatrice ovvero anteriore.
Nella prospettiva dell’Agenzia delle Entrate (almeno quella che emerge dalla circolare n. 7/2013), la circostanza non sarebbe irrilevante perché l’ottenimento di permessi, licenze e autorizzazioni costituisce un atto tipico della fase di start up, fase che rileva ai fini del calcolo del periodo di commercialità solo se la cessione delle partecipazioni avviene quando è iniziata l’attività commerciale vera e propria.
In altri termini, se la partecipazione viene ceduta quando la fase preparatoria non è ancora ultimata, la società partecipata non potrebbe essere considerata commerciale, salvo alcune ipotesi evidenziate, a titolo meramente esemplificativo, dalla stessa circolare 7/2013 (concessionarie di lavori pubblici e imprese operanti nel settore energetico).
Secondo la C.T. Prov. di Reggio Emilia sopra citata, questa distinzione sarebbe priva di rilievo, atteso che la società “ha iniziato la sua effettiva attività d’impresa sin dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto con l’ente portuale”.
Fonte: Eutekne autore Alessandro COTTO



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