Articolo Il Sole 24 ore -- Il finanziamento rimane senza rischio sanzioni

Uno tra i tanti aspetti problematici della comunicazione dei beni utilizzati dai soci è quello dei finanziamenti soci, con i conseguenti risvolti sul piano sanzionatorio.
I finanziamenti soci e i conferimenti hanno senz'altro rilevanza ai fini del redditometro - istituto legato a doppio filo con la comunicazione dei beni - ma non vi è alcuna norma che ne preveda l'obbligo di comunicazione. Ne esiste, in verità, una (il comma 36-septiesdecies dell'articolo 2 del Dl 138/2011), ma questa dice solo che per i controlli e la ricostruzione sintetica del reddito si tiene conto di finanziamenti e conferimenti. Cosa che si è sempre verificata per l'accertamento sintetico.
La norma sulla comunicazione dei beni utilizzati dai soci (comma 36-sexiesdecies dell'articolo 2 del Dl 138/2011) fissa una disciplina sanzionatoria. Viene prevista, in caso di omessa o irregolare comunicazione dei dati, l'applicazione della penalità del 30%, calcolata sull'importo che costituisce reddito diverso per il socio o per il familiare in seguito all'utilizzo dei beni dell'impresa. È evidente che questa penalità non può riguardare il caso in cui i finanziamenti soci non vengono comunicati.
La norma prevede poi l'applicazione della sanzione da 258 a 2.065 euro, stabilita dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del Dlgs 471/1997, se la società che concede in godimento i beni ai soci non deduce i componenti negativi di reddito e se il socio dichiara un reddito diverso pari al valore normale del diritto di godimento. Anche in questo caso è l'ipotetica esigenza di comunicare i finanziamenti soci e le forme di capitalizzazione (richiesta dal provvedimento delle Entrate, ma non dalla norma) non ricade in questa penalità.
Va notato che la sanzione da 258 a 2065 euro riguarda l'omissione di ogni comunicazione prevista dall'ordinamento tributario o l'invio con dati incompleti o non veritieri. Si tratta di una sanzione residuale per ogni comunicazione errata o non inviata, diversa da quella prevista da altre norme.
Conseguentemente, se questa sanzione "residuale" trova applicazione quando la società non deduce i componenti negativi dei beni dati ai soci e/o questi ultimi dichiarano il reddito diverso, questo vuol dire che quando vi sono irregolarità e non si verificano tali presupposti non c'è sanzione. In altri termini, la mancata indicazione dei finanziamenti soci non risulta sanzionata, proprio perché la norma che ha istituito la comunicazione non prevede questa indicazione.
Fonte: il sole 24 ore 26/3/2013 autore Dario Deotto

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