IMU: dichiarazione al 30 giugno dell’anno successivo

Per le variazioni avvenute nel 2013 la dichiarazione Imu va entro il 30 giugno 2014
Più tempo per la denuncia Imu - Tra le novità che sono previste dal decreto n. 35 dell’8 aprile scorso, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e anche in materia di versamento dei tributi degli enti locali, vi è l’allungamento dei termini per la presentazione della dichiarazione Imu. In particolare la suddetta dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello dell’acquisto del possesso dell’immobile, o a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell’imposta. Se per esempio nel 2013 un terreno da agricolo diventa edificabile, la dichiarazione Imu deve essere presentata entro il 30 giugno 2014. 
I versamenti - I versamenti in acconto e saldo dell'imposta devono essere effettuati in base alle aliquote e detrazioni dell'anno precedente se le delibere e i regolamenti non vengono pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze, rispettivamente entro il 16 maggio o il 16 novembre. Nel caso in cui venga pagato l'acconto in base alle vecchie aliquote e con le vecchie detrazioni, il saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno dovrà essere versato a conguaglio della prima rata, in base agli atti pubblicati sul sito informatico entro il 16 novembre di ciascun anno. 
Ampliato il termine per la dichiarazione - Il decreto sui pagamenti della PA amplia il termine per la presentazione della dichiarazione. Secondo la relazione del Ministero, il termine di 90 giorni, oltre a rendere più difficoltosi gli adempimenti dei contribuenti (quindi per evitare una eccessiva frammentazione dell’obbligo dichiarativo derivante dal termine mobile dei 90 giorni), ha “ripercussioni negative sull'applicabilità del ravvedimento”. D'altronde l'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, che disciplina lo stesso ravvedimento operoso, come indicato nella relazione di accompagnamento al decreto, prevede due diversi termini che sono collegati alla natura periodica o non periodica della dichiarazione e il termine dei 90 giorni non permetteva di definire con certezza la natura della dichiarazione. 
La pubblicazione delle delibere del Comune - Dal 2013 devono essere pubblicate sul sito del MEF con effetto costitutivo, le delibere di approvazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta, oltre ai regolamenti comunali. Tali delibere e regolamenti condizionano anche i versamenti del tributo. L’imposta da versare è legata all'avvenuta pubblicazione sul sito del MEF degli atti del Comune e se tale pubblicazione non viene fatta entro il 16 maggio, i contribuenti possono calcolare l'acconto, nella misura del 50%, sulla base delle aliquote e detrazioni dell'anno precedente. I Comuni devono inoltre inviare i documenti per la pubblicazione entro il 9 maggio dell'anno di riferimento. Se non avviene la pubblicazione entro il 16 maggio, per il versamento della seconda rata, qualora i documenti non vengano pubblicati entro il 16 maggio, il versamento della seconda rata, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, deve essere eseguito tenendo conto degli atti pubblicati sul sito ministeriale entro il 16 novembre. In tal caso i Comuni devono trasmettere le loro determinazioni entro il 9 novembre.
Fonte: Redazione Fiscal Focus

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