Istanze di rimborso Ires/Irpef – Irap: l’Agenzia si pronuncia ora!

Circolare n.8/E del 3 aprile 2013
Con la Circolare in commento l’Amministrazione torna sul tema delle istanze di rimborso per le annualità pregresse, disciplinate dall’articolo 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16.
Il D.L. n. 16 del 2012 ha previsto la possibilità di chiedere il rimborso delle imposte sui redditi relative alla deduzione spettante a fronte dell’IRAP generata dal costo del lavoro per i periodi di imposta precedenti quello in corso al 31 dicembre 2012.
Ai contribuenti spetta, pertanto, il rimborso, secondo le modalità stabilite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 140973 del 17 dicembre 2012, delle maggiori imposte versate per effetto della mancata deduzione dell’IRAP nella misura ammessa dalla norma in esame.
L’Amministrazione illustra come nel richiedere il rimborso, il contribuente debba procedere alla rideterminazione delle imposte sui redditi dovute nel periodo di riferimento, tenendo conto dell’IRAP versata sul costo del lavoro.
La differenza tra le imposte sui redditi versate e quelle dovute sulla base del reddito rideterminato costituisce l’importo rimborsabile.
La deduzione forfetaria del 10% - Al riguardo, l’Amministrazione afferma come, coerentemente a quanto già chiarito “a regime” in ordine alle modalità di calcolo dell’IRAP complessiva ammessa in deduzione ai fini delle imposte sui redditi, nel calcolo delle imposte sui redditi rimborsabili in relazione all’IRAP afferente al costo del lavoro per le annualità pregresse non si debba tener conto della deduzione forfetaria del 10% di cui si è già beneficiato, nel caso in cui abbiano concorso al valore della produzione anche interessi passivi e oneri assimilati indeducibili.
Diversamente, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia beneficiato nei periodi d’imposta pregressi della deduzione forfetaria del dieci per cento dell’IRAP esclusivamente in relazione alle spese per il personale dipendente, non avendo sostenuto costi per oneri finanziari, l’importo massimo ammesso a rimborso va calcolato tenendo conto dell’IRAP già dedotta in relazione al medesimo periodo d’imposta.
Così, ad esempio, se un contribuente ha già presentato istanza telematica ex art. 6 del D.L. n. 185 del 2008 per richiedere il rimborso dell’IRAP nella misura del 10 % per il periodo d’imposta 2007, ma non abbia avuto nel 2006 oneri passivi indeducibili, nel calcolare il rimborso delle imposte sui redditi per l’IRAP sul costo del lavoro indeducibile per il periodo d’imposta 2007 dovrà necessariamente scomputare il 10% del saldo 2006, trattandosi di IRAP afferente esclusivamente alle spese per il personale già chiesta a rimborso. Analogo principio trova applicazione nel caso in cui il contribuente abbia beneficiato della deduzione forfetaria del 10% in sede di dichiarazione per gli anni dal 2008 al 2011.
Operativamente, il contribuente deve confrontare l’imposta rideterminata a seguito della deduzione analitica con l’imposta già ricalcolata per effetto delle deduzione forfetaria del dieci per cento.
I versamenti con ravvedimento o iscritti a ruolo - Ai fini del calcolo dei rimborsi spettanti in relazione ai periodi d’imposta antecedenti al 31 dicembre 2012, si può tener conto anche dell’IRAP versata nell’anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile in conseguenza di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento, sempreché afferenti alle spese per il personale.
Le maggiori perdite - Nell’ipotesi in cui la perdita sia stata impiegata in un periodo d’imposta per il quale risulti già presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente ha diritto a chiedere il rimborso della maggiore IRES/IRPEF versata nel periodo in esame mediante presentazione dell’istanza telematica.
Nel diverso caso in cui la perdita non sia stata ancora compensata, sarà possibile utilizzarla, così come rideterminata, nella prima dichiarazione utile successiva.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale perdita sarà, quindi, utilizzabile a partire dal periodo d’imposta 2012 in Unico 2013.
Le correzioni alle istanze già inviate - Le istanze già presentate sono valide, ma in caso di errori, il contribuente è tenuto comunque a presentare, prima della scadenza del termine ordinario o, qualora più favorevole, entro il 31 maggio 2013, una nuova istanza utilizzando l’apposito canale telematico, completa in tutte le sue parti e con l’indicazione dei dati rettificati, avendo cura di barrare la casella “Correttiva nei termini”. Sulla base della nuova istanza trasmessa si procederà a liquidare l’importo effettivamente spettante a titolo di rimborso o al riconoscimento della perdita “rideterminata” nel caso in cui nel periodo d’imposta considerato sia stato conseguito un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi. La presentazione di una nuova istanza non determina la decadenza dall’ordine cronologico acquisito con l’invio della prima istanza.
Rapporti con la disciplina delle società di comodo - Nel caso in cui, per effetto del riconoscimento della deduzione IRAP afferente alle spese per il personale, il contribuente consegua un reddito inferiore a quello minimo presunto previsto dalla disciplina delle società di comodo o una perdita, tale circostanza rileverà ai fini dell’applicazione della disciplina relativa alle società in perdita sistematica.
Si ritengono comunque correttamente effettuati gli acconti per il 2012 determinati sulla base dei dati dichiarati, senza tener conto delle rettifiche derivanti dal riconoscimento della deduzione IRAP in periodi di imposta rilevanti per il calcolo degli stessi.
Redazione Fiscal Focus

Commenti