La pex per le start up

Con una circolare l’Agenzia fornisce chiarimenti sul regime delle partecipazioni esenti
Premessa – La verifica relativa all’esercizio di impresa commerciale e il discrimine con la fase di start up, oltre che i rapporti tra il regime Pex e le società non operative, sono alcuni degli argomenti affrontati dalla circolare n. 7/E del 29 marzo. 
Circolare 7 - Con la circolare n. 7/E/2013 l'amministrazione analizza, dopo otto anni, il funzionamento del regime della participation exemption disciplinato dall'art. 87 del Tuir e attraverso il quale la plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione è esente, come noto, per il 95% del relativo ammontare. 
Cosa si intende per commercialità – Una delle tante questioni affrontate dalla circolare è quella della commercialità. Il documento chiarisce che si è in presenza di “un’impresa commerciale” ai fini della participation exemption se la società partecipata risulta dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi. Inoltre, lo stesso requisito sussiste se l’impresa dispone della capacità anche solo potenziale di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alle specificità dei settori economici di appartenenza. 
Commercialità per la start up - Il periodo di start up, anche se autonomamente non si configura come esercizio di attività commerciale, può assumere una connotazione commerciale ai fini Pex se viene seguito dallo svolgimento dell’attività d’impresa. In altri termini, c’è commercialità già nella fase di start up se la società partecipata, dopo aver ultimato le fasi preparatorie, ed essersi così dotata di un apparato organizzativo autonomo, inizia poi a svolgere l’attività per la quale è stata costituita. 
Immobiliari - Era, inoltre, sorto il problema di identificare i criteri in base ai quali è possibile ritenere che l'attività di gestione esercitata dalla società immobiliare non sia “passiva” bensì prevalentemente “attiva”, come già richiesto in precedenti pronunce per considerare commerciale anche tale attività. L'Agenzia ha ritenuto che l'attività sia commerciale se i ricavi derivanti da servizi complementari e funzionali alla utilizzazione unitaria del complesso immobiliare con finalità diverse dal mero godimento dello stesso risultano di importo superiore a quelli relativi ai canoni di locazione. Se il canone è stabilito in modo unitario va fatto riferimento alle rilevazioni delle quotazioni Omi. Il contribuente può, in ogni caso, fornire la prova contraria in merito alla significatività dei servizi resi anche se i proventi della gestione attiva sono di importo inferiore a quello dei canoni di locazione. 
Pex e holding - Circa i rapporti tra la pex e le società non operative, viene chiarito che tra le due discipline non esiste alternatività né prevalenza dell'una sull'altra, ma concorrenza. Lo svolgimento di un'attività d'impresa può infatti condurre a effetti fiscali per la società, ai fini delle due normative, profondamente diversi. Ad esempio, può succedere che una società, pur non svolgendo un'effettiva attività commerciale, produce ricavi effettivi superiori a quelli presunti previsti dalla disciplina delle “non operative”; in tale ipotesi, la cessione della partecipazione in essa detenuta non consente di usufruire dell'esenzione anche in presenza di una società non “di comodo”. Viceversa, può accadere che una società, pur possedendo il requisito della commercialità, non riesce a conseguire ricavi minimi, in base ai coefficienti ex articolo 30, legge n. 724/1994; in questo caso, la società si considera non operativa, fatta salva la possibilità di dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive tali da impedire la produzione di ricavi presunti, ma comunque la plusvalenza da cessione della partecipazione in essa detenuta rientra nel regime pex.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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