Responsabilità appalti: l’attestazione della regolarità

L’art. 13-ter, D.L. n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita” ha modificato la disciplina in materia di responsabilità nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto sostituendo il comma 28 dell’art. 35, D.L. n. 223/2006 e introducendo i nuovi commi 28- bis e 28-ter che riguardano, rispettivamente, la responsabilità dell’appaltatore, quella del committente e il profilo oggettivo e soggettivo della nuova disciplina. 
La citata riforma legislativa aveva sollevato numerosi dubbi applicativi, affrontati parzialmente dall’Amministrazione Finanziaria con la C.M. 40/E/2012. 
La certificazione è legata alla data del contratto - La citata Circolare dell’Agenzia Entrate, in particolare, ha precisato in merito alla certificazione dei versamenti cui è tenuto il subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e l’appaltatore nei confronti del committente, che essa “deve essere richiesta solamente in relazione ai pagamenti effettuati a partire dall’11 ottobre 2012, in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012”. 
Ad esempio, nel caso di un contratto di appalto stipulato in data 1° giugno 2012, di durata annuale, la norma non trova applicazione, perché stipulato antecedentemente al 12 agosto 2012; qualora il predetto contratto venisse rinnovato in data 1° giugno 2013, da tale data la disposizione troverà applicazione perché si considera il contratto come stipulato “ex novo” a questi fini. 
Purtroppo, però, la circolare non ha chiarito se la norma si applichi, in caso di contratto di appalto stipulato prima del 12 agosto 2012, ai contratti di subappalto stipulati in data successiva al 12 agosto 2012. Una scelta prudente è quella di richiedere, anche in questo caso, l’attestazione di regolarità dei versamenti al subappaltatore. 
Certificazione periodica e cumulativa - Altre precisazioni fornite dal documento di prassi riguardano la periodicità della certificazione. È possibile rilasciare una certificazione cumulativa in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti e un documento periodico, considerando che al momento del pagamento deve essere attestata la regolarità dei versamenti a tale data, che non siano stati oggetto di un’attestazione precedente. 
Con una certificazione periodica, va posta attenzione al fatto che la copertura deve essere totale, per cui ogni certificazione successiva deve attestare la regolarità dei versamenti che sono stati effettuati dalla data successiva alla precedente certificazione e fino al momento del nuovo pagamento. 
Per i pagamenti effettuati con bonifico bancario o altri strumenti diversi dal contante; è necessario attestare la regolarità dei versamenti scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non anche quelli scaduti al momento del successivo accreditamento delle somme al beneficiario. Un’ipotesi coerente che evita il rilascio di un’attestazione che abbia a oggetto fatti successivi al suo rilascio. 
Ad esempio, il committente che effettua un bonifico il 15 gennaio 2013, deve ricevere una certificazione che attesti che a tale data i versamenti sono stati regolarmente effettuati, anche se al momento in cui l’appaltatore abbia la reale disponibilità della somma (es. il 20 gennaio 2013) alcuni versamenti che sarebbe scaduti il 16 gennaio 2013, non siano stati effettuati. 
Tale situazione comporterà, per quanto riguarda il successivo pagamento da parte del committente, il rilascio della regolarità dei versamenti anche del versamento del 16 gennaio, non effettuato tempestivamente e successivamente effettuato, attraverso ad esempio il ravvedimento operoso. 
Cessione del credito a terzi – La Circolare n.2/E/13 ha chiarito che nell’ipotesi in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, “[…] al fine di liberare il cessionario da futuri rischi connessi ad eventuali inadempimenti fiscali del cedente, […] la regolarità relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione” può “essere attestata nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore)”.
Senza omesso versamento nessuna sanzione - Va sottolineato che, grazie alla Circolare n.2/E del 3 marzo 2013, molti dei dubbi applicativi della disciplina sono stati risolti, ma al di là di ogni problematica interpretativa, la solidarietà e le sanzioni si applicano esclusivamente in caso di omesso versamento delle ritenute e/o dell’Iva da parte del prestatore (appaltatore o subappaltatore). 
In caso di regolarità nei versamenti, dunque, il mancato rilascio della certificazione non comporta alcuna conseguenza né per il committente né per l’appaltatore, che abbiano effettuato pagamenti ai loro fornitori in esecuzioni del contratto di appalto/subappalto.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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