Società di comodo e maggiorazione Ires: casi particolari

L’art. 2 del D.L. 138/2011, nei commi 36-quinquies e seguenti, disciplina alcuni casi particolari di applicazione della maggiorazione del 10,50%, quali:
1. Società di persone, risultante di comodo, partecipata da una società soggetta a Ires; 
2. Società soggetta a Ires di comodo che detiene partecipazioni in società fiscalmente trasparenti non di comodo; 
3. Società di comodo, soggetto passivo Ires, che ha però optato per il regime della trasparenza fiscale; 
4. Società di comodo soggetta a Ires, che detiene partecipazioni di società soggette a Ires, che hanno optato per la trasparenza, non di comodo; 
5. Società soggetta a Ires, risultante di comodo, che aderisce al consolidato fiscale nazionale. 
CASO 1: Una società soggetta ad Ires, che risulti essere non di comodo, ma detenga una partecipazione in una società di persone di comodo, è tenuta a versare il 27,5% sui redditi totali, nonché la maggiorazione del 10,5% sui redditi imputati per trasparenza dalla società di persone. 
CASO 2: La società di comodo che partecipa a società di persone non di comodo deve applicare la maggiorazione sul proprio reddito complessivo senza tener conto di quello imputato dalla partecipata. 
CASO 3: Quando la società di comodo è una società Ires che applica il regime di trasparenza fiscale, quindi attribuisce il proprio reddito imponibile ai soci (soggetti Ires ex 115 TUIR o persone fisiche ex 116 TUIR), l’imposizione sul reddito del soggetto IRES società di comodo si divide in due parti: 
– l’imposizione sulla base delle aliquote ordinarie è a carico dei soci cui il reddito viene attribuito per trasparenza; 
– la maggiorazione IRES del 10,5% rimane a carico della società IRES trasparente, che ne cura direttamente in proprio il versamento. 
CASO 4: Se un soggetto IRES che risulta essere società di comodo, è socio di una società IRES operativa e fiscalmente trasparente (ex art. 115 TUIR), tale soggetto IRES società di comodo “partecipante” assoggetta il proprio reddito imponibile alla maggiorazione del 10,5%, determinando tale reddito senza includervi la quota di reddito imputata per trasparenza dalla società partecipata operativa fiscalmente trasparente (comma 36-octies). 
Se anche la società IRES fiscalmente trasparente risulta essere società di comodo: 
– la società Ires “partecipata” (società di comodo) provvede autonomamente al versamento della maggiorazione del 10,5% sul proprio reddito imponibile (anche se imputabile ai soci per trasparenza); 
– il soggetto IRES società di comodo “partecipante” (società di comodo) provvede anch’esso al versamento della maggiorazione del 10,5% dovuta sul proprio reddito imponibile, ma senza tenere conto del reddito imputato dalla società partecipata. 
CASO 5: Quando il soggetto IRES che risulta “di comodo” aderisce alla tassazione di gruppo nell’ambito del consolidato fiscale nazionale di cui all’art. 117 TUIR, la liquidazione dell’IRES sul suo reddito imponibile (calcolato secondo la disciplina delle società di comodo, e quindi non inferiore al reddito minimo) deve essere suddivisa in due parti: 
– la società di comodo versa direttamente la maggiorazione di imposta del 10,5% sull’intero proprio reddito imponibile, ovvero il reddito minimo presunto, o quello effettivo se maggiore (art. 2, co. 36-sexies, D.L. 138/2011); 
– la società di comodo attribuisce altresì il suddetto reddito imponibile alla dichiarazione consolidata di gruppo per la liquidazione dell’IRES ordinaria al 27,5%. 
La maggiorazione Ires andrà liquidata, in Unico SC 2013 nel quadro RQ del modello Unico SC, sezione XVIII, da tutte le società che sono tenute al versamento della maggiorazione.
Fonte: Fiscal focus autore Lucia Recchioni

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