Società di comodo: effetti sul credito Iva

Il mancato superamento del test di operatività e delle perdite triennali comporta anche delle conseguenze ai fini Iva.
Più precisamente possono individuarsi “due livelli” di penalizzazioni.
PRIMO LIVELLO DI PENALIZZAZIONI:Qualora non sia superato il test di operatività o delle perdite sistematiche, il credito Iva non può essere chiesto a rimborso, non può essere utilizzato in compensazione “orizzontale”, non può essere ceduto a terzi.
L’unica possibilità di impiego della predetta eccedenza è costituita quindi dalla compensazione “verticale” (Iva da Iva). Altrimenti la società sarà tenuta a limitarsi al riporto in avanti del credito.
A nulla rileva il fatto che la società si sia adeguata al reddito minimo e abbia dichiarato tale importo.
È tuttavia da sottolineare che le limitazioni all’utilizzo dell’eccedenza annuale IVA seguono una diversa tempistica di applicazione con riferimento alle società non operative e a quelle in perdita sistemica, così come chiarito dalla Circolare 1/E del 15.02.2013: i limiti all’utilizzo del credito IVA con riferimento alle società che non superano il test dei ricavi minimi si riferiscono al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale del periodo d’imposta relativamente al quale non è stato superato il c.d. test di operatività. Per quanto riguarda le società in perdita sistematica, le limitazioni al credito IVA si hanno invece nel quarto periodo d’imposta, anno nel quale la società deve considerarsi “di comodo”.
SECONDO LIVELLO DI PENALIZZAZIONI:è rappresentato dalla definitiva perdita della facoltà di compensazione “verticale” e di riporto in avanti, che si realizza al congiunto ricorrere delle due seguenti circostanze:
- mancato superamento del test di operatività o delle perdite triennali per tre periodi d’imposta consecutivi;
- mancata effettuazione, in ciascuno dei tre predetti esercizi, di un ammontare di operazioni rilevanti ai fini Iva per un importo almeno pari a quello dei ricavi minimi ottenuti dall’applicazione dei coefficienti di cui al primo comma dell’art.30.
In ogni caso, si ritiene abbastanza atipico che la società non operativa ai fini del test abbia effettuato un ammontare di operazioni rilevanti ai fini IVA superiore al valore dei ricavi medi figurativi; situazione questa che potrebbe verificarsi solo nel raro caso in cui vi siano operazioni rilevanti ai fini IVA che diano però luogo a componenti reddituali di natura straordinaria e per questo escluse dal computo ai fini del test, oppure, ad esempio, nel caso delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate per conto terzi, che non rilevano tra i ricavi, in quanto mere partite di giro finanziario.
Nel modello Iva 2013, le società non operative e in perdita sistematica dovranno compilare il Rigo VA15.
Nella casella deve essere indicato il codice corrispondente alle seguenti situazioni:
– “1” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione;
– “2” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per quello precedente;
– “3” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti;
– “4” società non operativa per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non ha effettuato nel triennio operazioni rilevanti ai fini dell’Iva non inferiori all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 30, comma 1, della Legge n.724 del 1994.
Pertanto, le società e gli enti non operativi o in perdita sistematica non possono utilizzare in compensazione, né chiedere a rimborso né cedere a terzi il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale allorquando ricorrano le ipotesi evidenziate con i codici 1, 2 e 3.
Per quanto riguarda l’ipotesi evidenziata con il codice 4, vi è invece la perdita definitiva del credito Iva annuale.
Fonte: Eutekne autore Lucia Recchioni

Commenti